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E’ purtroppo ricorrente il caso in cui le aziende in crisi fanno
ricadere sulla corresponsione delle competenze di fine rapporto
(ratei mensilità differite – ferie e permessi non goduti – TFR) i
loro problemi di liquidità. Talvolta gli effetti della crisi
investono i rapporti in corso anche relativamente alle normali
spettanze per il lavoro prestato.
In relazione alla tipologia ed alle dimensione delle imprese
queste possono essere soggette alle procedure fallimentari, ed in
questo caso gli
Uffici vertenze CGIL
daranno le opportune indicazioni per attivarsi ed attivare una
serie di azioni di recupero del credito finalizzate, in caso di
esito negativo, ad acquisire la possibilità di accedere al fondo
di garanzia dell’INPS.
COSA FARE:
In condizioni normali le mensilità dovrebbero essere corrisposte
entro la fine del mese in corso, mentre è fisiologico che le
competenze per un rapporto conclusosi, sebbene la legge preveda
che debbano essere erogate immediatamente, possano essere
calcolate solo nei primi giorni del mese successivo (per
conteggiare la rivalutazione Istat del mese), concedendo alle
aziende di redigere i prospetti al massimo nei 30 giorni
successivi.
In ogni caso suggeriamo, nel momento in cui l’azienda dovesse
avanzare ipotesi di pagamenti dilazionati a causa di difficoltà
più o meno oggettive, di rivolgersi subito agli
Uffici vertenze CGIL
per stabilire quali percorsi intraprendere.
E’ necessario presentare tutta la documentazione che si riferisce
al rapporto di lavoro, a partire dalla lettera di assunzione, il
libretto di lavoro, i CUD ed i DM10, tutte le buste paga di cui si
dispone, eventualmente ricostruendo il rapporto di lavoro svoltosi
nei casi in cui le buste non fossero state consegnate.
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