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Nel contesto italiano non esiste una organica definizione
normativa di MOBBING, bensì un orientamento giurisprudenziale che
utilizza dei parametri quali la durata del comportamento
conflittuale, la tipologia delle azioni, il dislivello tra gli
antagonisti, l’andamento delle fasi che si susseguono nonché
l’intento persecutorio.
E’ più probabile, oltre che più facilmente rinvenibile sotto un
aspetto strettamente giuridico, incorrere in situazioni di
dequalificazione, di trasferimenti con fini ritorsivi, di
accanimento disciplinare o altre situazioni lavorative di disagio
e conflitto quali lo stress occupazionale.
COSA FARE:
Di fronte a situazioni di sospetto MOBBING, quasi sempre
accompagnate da una o più delle situazioni sopradescritte, è
sicuramente opportuno rivolgersi agli
Uffici vertenze
CGIL
con i quali valutare quali modalità di intervento adottare e con
quali tempistiche.
La documentazione da presentare deve necessariamente essere quella
relativa al rapporto di lavoro (lettera di assunzione – buste
paga) oltre che a tutta l’eventuale documentazione relativa a
trasferimenti, modifica delle mansioni, provvedimenti
disciplinari, eventualmente sostenuta da una relazione dettagliata
che descriva gli episodi più salienti riconducibili alla
situazione conflittuale.
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