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STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE  ITALIANA DEL LAVORO

DEL PIEMONTE  "CGIL PIEMONTE"

 TITOLO 1 PRINCIPI COSTITUTIVI DELLA CGIL PIEMONTE

Articolo 1 Definizione

La CGIL del Piemonte si riconosce nei principi costitutivi e nei valori di riferimento dello Statuto

Nazionale della CGIL, di cui è parte.

E' un'organizzazione sindacale generale, unitaria e democratica di donne e uomini di diverse etnie e diverse

culture che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori,

dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forma cooperativa e autogestita, dei disoccupati, inoccupati o

comunque in cerca di prima occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani.

Ha compiti di elaborazione politica e di direzione, di orientamento delle politiche contrattuali e - in quanto centro

regolatore - di direzione organizzativa di tutte le strutture territoriali e di categoria esistenti nel territorio regionale:

promuove e gestisce la vertenzialità regionale sui temi d'interesse generale.

La CGIL del Piemonte assume la confederalità, intesa come capacità di rappresentanza generale del lavoro produttivo e riproduttivo, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle anziane e degli anziani, delle persone in cerca di lavoro, come principio fondamentale di riferimento per l'insieme delle proprie politiche.

In questo senso, nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle categorie, la CGIL del Piemonte, nelle sue articolazioni territoriali, è associata direttamente alle decisioni contrattuali nel caso di accordi territoriali o aziendali in cui siano coinvolti interessi e condizioni di lavoro di persone che non possono esprimersi nel normale processo democratico.

In particolare nel caso di processi di terziarizzazione o di trasformazioni produttive o di nuove attività che comportino per i lavoratori il cambiamento del contratto applicato o della tipologia del rapporto di lavoro, la CGIL Piemonte assume un ruolo di coordinamento.

La CGIL del Piemonte ha sede a Torino.

 

TITOLO II - STRUTTURE E FORME ORGANIZZATIVE DELLA CGIL DEL PIEMONTE

Articolo 2 Struttura organizzativa

La CGIL Piemonte si articola nelle seguenti strutture con compiti ed attributi definiti dallo Statuto Nazionale della CGIL:

  1. i Comitati degli iscritti di posto di lavoro, di lega o interaziendali, le leghe dei pensionati, i comitati per il lavoro;

  2. 2 - la Camera del Lavoro Metropolitana torinese e le Camere del Lavoro Territoriali, definite di norma sulla base delle provincie del Piemonte, che comprendono le Federazioni o sindacati territoriali di categoria;

  3. 3 - le federazioni o sindacati regionali di categoria, sulla base della configurazione assunta dai Congressi della CGIL.

Norma Transitoria

Entro la Conferenza di organizzazione va portata a compimento la verifica sulla dimensione ottimale delle singole Camere del Lavoro Territoriali della CGIL Piemontese

 

Articolo 3 Forme di autoorganizzazione delle donne

La CGIL Piemonte favorisce l'autoorganizzazione delle donne a tutti i livelli

Norma Transitoria

Il Comitato Direttivo della CGIL Piemonte ne definirà regole di costituzione e riconoscimento. Stabilendo contestualmente poteri, prerogative e risorse, sulla base delle proposte delle compagne del Direttivo stesso.

 

Articolo 4 Coordinamento Regionale Immigrati

La CGIL Piemonte è impegnata a promuovere nel rispetto delle diversità di culture, l'integrazione sociale delle immigrate e degli immigrati nel tessuto sociale ed economico del Piemonte ed a rappresentare nelle sue politiche i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

La CGIL Piemonte è impegnata altresì a promuovere, secondo le regole democratiche, lavoratrici e lavoratori immigrati a dirigenti sindacali a tutto titolo dell'organizzazione.

E' costituito nel territorio regionale, quale strumento di elaborazione, di proposta di politiche di integrazione e di indirizzo per le politiche di cooperazione internazionale, il Coordinamento Regionale Immigrati, di cui fanno parte i responsabili delle politiche dell'immigrazione delle Camere del Lavoro, delle Categoria, l'INCA, il responsabile del Coordinamento Artigiano, l'IRES "Lucia Morosini".

 

Articolo 5 Ufficio Handicap

E' costituito presso la CGIL Piemonte, l'Ufficio Handicap, con compiti di progettazione, elaborazione e coordinamento sulle politiche specifiche di settore e sulla contrattazione.

Il Responsabile Regionale Handicap ed i Responsabili Handicap delle Camere del Lavoro Territoriali, sono associati ai Direttivi ai diversi livelli.

 

Articolo 6 Forme di organizzazione e Coordinamento artigianato

La CGIL Piemonte è impegnata nella promozione della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nelle Piccole e Medie Imprese, nella Cooperazione e nel Terzo Settore, nelle nuove forme di lavoro subordinato e parasubordinato.

Il Comitato Direttivo della CGIL Piemonte valuterà in proposito le opportune iniziative e la costituzione di specifici coordinamenti e/o commissioni.

E' costituito a livello regionale il Coordinamento Regionale dell'Artigianato, che ha il compito di promuovere e coordinare l'attività sindacale nel settore.

E' di norma composto dai Responsabili dell'Artigianato della Segreteria Regionale, delle Camere del Lavoro, delle Categorie Regionali e da un/a compagno/a con funzioni di coordinamento.

 

Articolo 7 Sindacato Pensionati

La CGIL del Piemonte assume nella sua rappresentanza, attraverso lo Spi, la tutela e la promozione della condizione degli anziani.

Per realizzare tale assunzione di responsabilità, la CGIL Piemonte coinvolge lo Spi riconoscendogli il diritto di proposta nell'elaborazione delle proprie politiche sullo Stato Sociale; la CGIL Piemonte e lo Spi integrano reciprocamente le proprie delegazioni nelle negoziazioni attinenti la previdenza, l'assistenza sanitaria e la sicurezza sociale, ed al funzionamento delle relative strutture.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto Nazionale della CGIL, che viene recepito nella sua interezza, le funzioni di Centro Regolatore dello Spi regionale, sulle materie delegate dallo Spi Nazionale, vanno definite d'intesa con la CGIL Piemonte

 

Articolo 8 Strutture di Servizio

Sono funzioni strategiche del sindacato generale, hanno l'obiettivo di fornire servizi agli iscritti ed ai lavoratori, non sono finalizzati al finanziamento del Sindacato, operano nell'ambito degli indirizzi decisi dal Centro Regolatore Regionale.

Godono di autonomia nella gestione e realizzazione del servizio. Rispondono dei risultati oltre che ai propri organi statutari, agli organismi confederali.

Ciascuna struttura di servizio è tenuta a realizzare una gestione economica del servizio in equilibrio, nel pieno rispetto dei vincoli legislativi e statutari esistenti.

Nella CGIL Piemonte è costituita la struttura regionale di coordinamento dei servizi al fine di realizzare tra di essi sinergie di risorse umane e finanziarie ed al contempo realizzare uno standard qualitativo complessivamente più alto rispetto all'utenza ed omogeneo sul territorio regionale.

Norma transitoria

Modalità di costituzione e funzionamento del Coordinamento stesso andranno definite dal Comitato Direttivo della CGIL Piemonte sulla base della proposta della Segreteria Regionale.

 

TITOLO III - ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Articolo 9

Sono organi deliberanti: Il Congresso Regionale

Il Comitato Direttivo Regionale

Sono organi esecutivi: La Segreteria Regionale

Sono organi di controllo amministrativo: Il Collegio dei Sindaci

Gli Ispettori Regionali

E' organo di gestione amministrativa: Il Tesoriere

E' organo di giurisprudenza disciplinare

Interna: Il Comitato di Garanzia Regionale

E' organo di garanzia statutaria: Il Collegio di Verifica Regionale

 

Articolo 10 Il Congresso della CGIL del Piemonte

Il Congresso ordinario della CGIL Piemonte, della Camera del Lavoro Metropolitana di Torino e delle Camere del Lavoro Territoriali, vengono convocati in concomitanza con il percorso congressuale confederale. In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL).

I rispettivi Comitati Direttivi devono stabilire la sede del Congresso ed il rapporto tra numero di iscritti/iscritte e numero dei delegati da eleggere.

Il Congresso straordinario della CGIL Piemonte, della Camera del Lavoro Metropolitana di Torino e delle Camere del Lavoro Territoriali sono convocati:

  • entro sei mesi dal commissariamento della struttura in conformità alle norme dello Statuto della CGIL;

  • quando richiesto dalla maggioranza qualificata dei componenti del Direttivo della rispettiva organizzazione;

  • quando richiesto da almeno il 10% degli iscritti della struttura.

Articolo 11 Comitato Direttivo della CGIL Piemonte

Il Comitato Direttivo della CGIL Piemonte è il massimo organo deliberante tra un Congresso e l'altro. Ad esso è affidato il compito di Direzione della Confederazione Regionale nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso della CGIL.

Il Comitato Direttivo della CGIL Piemonte ha il compito di deliberare, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, le norme del regolamento rinviato dal presente Statuto. Tali deliberazioni devono contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto.

Delibera inoltre in materia di regolamento del personale, di amministrazione e canalizzazione, di norme relative alla vita interna.

Il Comitato Direttivo della CGIL del Piemonte così come i Comitati Direttivi della Camera del Lavoro Metropolitana e delle Camere del Lavoro Territoriali sono soggetti alle seguenti norme:

  1. Sono eletti dai rispettivi congressi che fissano il numero dei loro componenti. Le vacanze che si verificassero tra un congresso e l'altro possono essere colmate con cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Direttivo medesimo.

  2. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, le cooptazioni possono essere decise fino al un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.

  3. I Comitati Direttivi provvedono alle sostituzioni di componenti dimissionari o decaduti dei direttivi stessi e del Collegio dei Sindaci.

  4. Si dotano di un regolamento atto a garantire il corretto funzionamento ed eleggono un/una Presidente ed una Presidenza.

  5. Sono convocati dalla Presidenza in accordo con la Segreteria almeno una volta al trimestre ed ogni qualvolta la loro convocazione sia richiesta, secondo le modalità previste dal regolamento.

  6. Le decisioni dei Comitati Direttivi vengono prese a maggioranza semplice, tranne nei casi esplicitamente previsti dal presente Statuto o dallo Statuto della CGIL Nazionale

  7. Le elezioni di persone avvengono a voto segreto, con le esclusioni previste dallo Statuto della CGIL Nazionale.

  8. I Comitati Direttivi eleggono il Segretario Generale e la Segreteria. I Comitati Direttivi della CGIL Piemonte e della Camera del Lavoro Metropolitana eleggono sulla base della proposta delle rispettive Segreterie, il Tesoriere. Il Comitato Direttivo della CGIL Piemonte elegge gli Ispettori Regionali

  9. Il Comitato Direttivo della CGIL Piemonte può eleggere la direzione regionale con criteri e compiti definiti dal Direttivo stesso.

  10. Il Regolamento del Comitato Direttivo definirà le modalità di costituzione delle Commissioni di lavoro permanenti del Direttivo, con compito di supporto all'attività della Segreteria.

  11. Il Comitato Direttivo della CGIL Piemonte provvede alla sostituzione dei componenti dimissionari o decaduti dal Comitato di Garanzia o dal Collegio di Verifica.

  12. I Comitati Direttivi stabiliscono i settori di importanza e di presenza nel quale operare con Enti, Istituti Confederali, Società, Associazioni. Ne decidono la costituzione o la soppressione e se del caso, lo Statuto, le eventuali articolazioni territoriali, la nomina degli organismi dirigenti.

Articolo 12 Segreteria della CGIL Piemonte

La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato Direttivo e assicura la gestione continuativa della CGIL. Risponde della propria attività al Comitato Direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un quarto dei componenti-

Per la CGIL Piemonte e per la Camera del Lavoro Metropolitana, su proposta del Segretario Generale, la Segreteria può, altresì, nominare un Vice Segretario Generale con funzioni vicarie.

La Segreteria provvede all'organizzazione ed al funzionamento dei dipartimenti, uffici e servizi della CGIL, ne coordina l'attività nei vari campi; nomina i funzionari confederali ed i collaboratori tecnici; presenta al Comitato Direttivo, per l'approvazione, i bilanci della CGIL.

La rappresentanza legale della CGIL Piemonte, della Camera del Lavoro Metropolitana e delle Camere del Lavoro Territoriali di fronte a terzi e in giudizio è attribuita :

a - al Segretario Generale, per tutte le materie;

b - al Tesoriere nel caso della CGIL Piemonte, e della Camera del Lavoro

Metropolitana, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale,

previdenziale, finanziario.

In caso di impedimento o assenza la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vice Segretario o, in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria.

 

Articolo 13 Tesoriere

La figura del Tesoriere realizza il principio, affermato dalla CGIL Piemonte, della necessaria separazione tra responsabilità politica e responsabilità nella gestione amministrativa.

E' eletto dal Comitato Direttivo della CGIL Piemonte su proposta della Segreteria Regionale e dal Comitato Direttivo della Camera del Lavoro Metropolitana su proposta della rispettiva Segreteria.

Il Tesoriere è il legale rappresentante della CGIL Piemonte e della Camera del Lavoro Metropolitana, relativamente ai negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario.

Egli curerà anche, con poteri di indirizzo, il normale e regolare svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture che fanno riferimento al Centro Regolatore della CGIL Piemonte.

 

Articolo 14 Ispettori Regionali

Gli Ispettori sono eletti dal Comitato Direttivo della CGIL Piemonte sulla base della proposta della Segreteria Regionale.

Sono scelti tra le iscritte e gli iscritti della CGIL che avendo i requisiti di competenza ed esperienza acclarati, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.

In aggiunta ai compiti ispettivi definiti dall'art. 20 dello Statuto Nazionale, gli Ispettori possono essere attivati anche con finalità formative, esplicitate in piani di lavoro, al fine di promuovere e sostenere la regolarità nell'attività amministrativa delle strutture. Di tale attività e dei relativi risultati riferiscono alle Segreterie delle Strutture interessate ed alla Commissione Risorse del Comitato Direttivo della CGIL Piemonte. Esclusivamente per questo tipo di attività formativa e preventiva la giurisdizione degli Ispettori si estende a tutti gli Enti collaterali ed alle Società commerciali che fanno capo al Centro Regolatore ed alle strutture della CGIL Piemonte.

 

Articolo 15 Collegi dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è regolato per tutte le strutture Confederali della CGIL del Piemonte dall'art. 19 dello Statuto Nazionale.

 

Articolo 16 Diritti e doveri dei Dirigenti Sindacali

La CGIL è un'associazione libera e volontaria. In questo senso il Regolamento del personale deliberato dal Comitato Direttivo è la fonte normativa di riferimento che definisce diritti e doveri dei Dirigenti Sindacali.

 

Articolo 17 Norme generali di cui al D.Leg. 460/97

  1. La CGIL Piemonte, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione salvo diverse disposizioni legislative

  2. Il patrimonio della CGIL Piemonte in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro Regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662.

  3. La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

  4. La CGIL Piemonte ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario in conformità a quanto previsto dagli art. 24 e 25 dello Statuto della CGIL Nazionale.

Articolo 18 Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni contenuto nello Statuto della CGIL Nazionale.

Torino 17 dicembre 1998