|
|
|
STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE
GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
DEL PIEMONTE "CGIL PIEMONTE"
TITOLO 1 PRINCIPI
COSTITUTIVI DELLA CGIL PIEMONTE
A rticolo 1 Definizione
La
CGIL del Piemonte si riconosce nei principi costitutivi e nei valori di
riferimento dello Statuto
Nazionale della CGIL, di cui è parte.
E' un'organizzazione sindacale generale, unitaria e
democratica di donne e uomini di diverse etnie e diverse
culture che promuove la
libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei
lavoratori,
dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forma cooperativa e
autogestita, dei disoccupati, inoccupati o
comunque in cerca di prima occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle
anziane e degli anziani.
Ha
compiti di elaborazione politica e di direzione, di orientamento delle politiche
contrattuali e - in quanto centro
regolatore - di direzione organizzativa di
tutte le strutture territoriali e di categoria esistenti nel territorio
regionale:
promuove e gestisce la vertenzialità regionale sui temi d'interesse
generale.
La CGIL del Piemonte assume la confederalità, intesa come
capacità di rappresentanza generale del lavoro produttivo e riproduttivo, delle
lavoratrici e dei lavoratori, delle anziane e degli anziani, delle persone in
cerca di lavoro, come principio fondamentale di riferimento per l'insieme delle
proprie politiche.
In questo senso, nel rispetto dell'autonomia contrattuale
delle categorie, la CGIL del Piemonte, nelle sue articolazioni territoriali, è
associata direttamente alle decisioni contrattuali nel caso di accordi
territoriali o aziendali in cui siano coinvolti interessi e condizioni di lavoro
di persone che non possono esprimersi nel normale processo democratico.
In particolare nel caso di processi di terziarizzazione o di
trasformazioni produttive o di nuove attività che comportino per i lavoratori il
cambiamento del contratto applicato o della tipologia del rapporto di lavoro, la
CGIL Piemonte assume un ruolo di coordinamento.
La CGIL del Piemonte ha sede a Torino.
TITOLO II - STRUTTURE E FORME ORGANIZZATIVE DELLA CGIL DEL PIEMONTE
Articolo 2 Struttura organizzativa
La CGIL Piemonte si articola nelle seguenti strutture con
compiti ed attributi definiti dallo Statuto Nazionale della CGIL:
-
i Comitati degli iscritti di posto di lavoro, di lega o interaziendali, le
leghe dei pensionati, i comitati per il lavoro;
-
2 - la Camera del Lavoro Metropolitana torinese e le Camere
del Lavoro Territoriali, definite di norma sulla base delle provincie del Piemonte,
che comprendono le Federazioni o sindacati territoriali di categoria;
-
3 - le federazioni o sindacati regionali di categoria, sulla
base della configurazione assunta dai Congressi della CGIL.
Norma Transitoria
Entro la Conferenza di organizzazione va portata a compimento
la verifica sulla dimensione ottimale delle singole Camere del Lavoro
Territoriali della CGIL Piemontese
Articolo 3 Forme di autoorganizzazione delle donne
La CGIL Piemonte favorisce l'autoorganizzazione delle donne a
tutti i livelli
Norma Transitoria
Il Comitato Direttivo della CGIL Piemonte ne definirà regole
di costituzione e riconoscimento. Stabilendo contestualmente poteri, prerogative
e risorse, sulla base delle proposte delle compagne del Direttivo stesso.
Articolo 4 Coordinamento Regionale Immigrati
La CGIL Piemonte è impegnata a promuovere nel rispetto delle
diversità di culture, l'integrazione sociale delle immigrate e degli immigrati
nel tessuto sociale ed economico del Piemonte ed a rappresentare nelle sue
politiche i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
La CGIL Piemonte è impegnata altresì a promuovere, secondo le
regole democratiche, lavoratrici e lavoratori immigrati a dirigenti sindacali a
tutto titolo dell'organizzazione.
E' costituito nel territorio regionale, quale strumento di
elaborazione, di proposta di politiche di integrazione e di indirizzo per le
politiche di cooperazione internazionale, il Coordinamento Regionale Immigrati,
di cui fanno parte i responsabili delle politiche dell'immigrazione delle Camere
del Lavoro, delle Categoria, l'INCA, il responsabile del Coordinamento
Artigiano, l'IRES "Lucia Morosini".
Articolo 5 Ufficio Handicap
E' costituito presso la CGIL Piemonte, l'Ufficio Handicap,
con compiti di progettazione, elaborazione e coordinamento sulle politiche
specifiche di settore e sulla contrattazione.
Il Responsabile Regionale Handicap ed i Responsabili Handicap
delle Camere del Lavoro Territoriali, sono associati ai Direttivi ai diversi
livelli.
Articolo 6 Forme di organizzazione e Coordinamento
artigianato
La CGIL Piemonte è impegnata nella promozione della tutela
delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nelle Piccole e Medie Imprese,
nella Cooperazione e nel Terzo Settore, nelle nuove forme di lavoro subordinato
e parasubordinato.
Il Comitato Direttivo della CGIL Piemonte valuterà in
proposito le opportune iniziative e la costituzione di specifici coordinamenti
e/o commissioni.
E' costituito a livello regionale il Coordinamento Regionale
dell'Artigianato, che ha il compito di promuovere e coordinare l'attività
sindacale nel settore.
E' di norma composto dai Responsabili dell'Artigianato della
Segreteria Regionale, delle Camere del Lavoro, delle Categorie Regionali e da
un/a compagno/a con funzioni di coordinamento.
Articolo 7 Sindacato Pensionati
La CGIL del Piemonte assume nella sua rappresentanza,
attraverso lo Spi, la tutela e la promozione della condizione degli anziani.
Per realizzare tale assunzione di responsabilità, la CGIL
Piemonte coinvolge lo Spi riconoscendogli il diritto di proposta
nell'elaborazione delle proprie politiche sullo Stato Sociale; la CGIL Piemonte
e lo Spi integrano reciprocamente le proprie delegazioni nelle negoziazioni
attinenti la previdenza, l'assistenza sanitaria e la sicurezza sociale, ed al
funzionamento delle relative strutture.
Sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto
Nazionale della CGIL, che viene recepito nella sua interezza, le funzioni di
Centro Regolatore dello Spi regionale, sulle materie delegate dallo Spi
Nazionale, vanno definite d'intesa con la CGIL Piemonte
Articolo 8 Strutture di Servizio
Sono funzioni strategiche del sindacato generale, hanno
l'obiettivo di fornire servizi agli iscritti ed ai lavoratori, non sono
finalizzati al finanziamento del Sindacato, operano nell'ambito degli indirizzi
decisi dal Centro Regolatore Regionale.
Godono di autonomia nella gestione e realizzazione del
servizio. Rispondono dei risultati oltre che ai propri organi statutari, agli
organismi confederali.
Ciascuna struttura di servizio è tenuta a realizzare una
gestione economica del servizio in equilibrio, nel pieno rispetto dei vincoli
legislativi e statutari esistenti.
Nella CGIL Piemonte è costituita la struttura regionale di
coordinamento dei servizi al fine di realizzare tra di essi sinergie di risorse
umane e finanziarie ed al contempo realizzare uno standard qualitativo
complessivamente più alto rispetto all'utenza ed omogeneo sul territorio
regionale.
Norma transitoria
Modalità di costituzione e funzionamento del Coordinamento
stesso andranno definite dal Comitato Direttivo della CGIL Piemonte sulla base
della proposta della Segreteria Regionale.
TITOLO III - ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE
Articolo 9
Sono organi deliberanti: Il Congresso Regionale
Il Comitato Direttivo Regionale
Sono organi esecutivi: La Segreteria Regionale
Sono organi di controllo amministrativo: Il Collegio dei
Sindaci
Gli Ispettori Regionali
E' organo di gestione amministrativa: Il Tesoriere
E' organo di giurisprudenza disciplinare
Interna: Il Comitato di Garanzia Regionale
E' organo di garanzia statutaria: Il Collegio di Verifica
Regionale
Articolo 10 Il Congresso della CGIL del Piemonte
Il Congresso ordinario della CGIL Piemonte, della Camera del
Lavoro Metropolitana di Torino e delle Camere del Lavoro Territoriali, vengono
convocati in concomitanza con il percorso congressuale confederale. In
conformità a quanto previsto dallo Statuto della Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (CGIL).
I rispettivi Comitati Direttivi devono stabilire la sede del
Congresso ed il rapporto tra numero di iscritti/iscritte e numero dei delegati
da eleggere.
Il Congresso straordinario della CGIL Piemonte, della Camera
del Lavoro Metropolitana di Torino e delle Camere del Lavoro Territoriali sono
convocati:
-
entro sei mesi dal commissariamento della struttura in conformità alle
norme dello Statuto della CGIL;
-
quando richiesto dalla maggioranza qualificata dei componenti del
Direttivo della rispettiva organizzazione;
-
quando richiesto da almeno il 10% degli iscritti della struttura.
Articolo 11 Comitato Direttivo della CGIL Piemonte
Il Comitato Direttivo della CGIL Piemonte è il massimo organo
deliberante tra un Congresso e l'altro. Ad esso è affidato il compito di
Direzione della Confederazione Regionale nell'ambito degli orientamenti decisi
dal Congresso della CGIL.
Il Comitato Direttivo della CGIL Piemonte ha il compito di
deliberare, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, le norme del regolamento
rinviato dal presente Statuto. Tali deliberazioni devono contenere le sanzioni
in caso di mancato rispetto.
Delibera inoltre in materia di regolamento del personale, di
amministrazione e canalizzazione, di norme relative alla vita interna.
Il Comitato Direttivo della CGIL del Piemonte così come i
Comitati Direttivi della Camera del Lavoro Metropolitana e delle Camere del
Lavoro Territoriali sono soggetti alle seguenti norme:
-
Sono eletti dai rispettivi congressi che fissano il numero dei loro
componenti. Le vacanze che si verificassero tra un congresso e l'altro possono
essere colmate con cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al
massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal
Direttivo medesimo.
-
Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo
dirigente, le cooptazioni possono essere decise fino al un massimo di un
decimo del numero fissato dal Congresso.
-
I Comitati Direttivi provvedono alle sostituzioni di componenti
dimissionari o decaduti dei direttivi stessi e del Collegio dei Sindaci.
-
Si dotano di un regolamento atto a garantire il corretto funzionamento ed
eleggono un/una Presidente ed una Presidenza.
-
Sono convocati dalla Presidenza in accordo con la Segreteria almeno una
volta al trimestre ed ogni qualvolta la loro convocazione sia richiesta,
secondo le modalità previste dal regolamento.
-
Le decisioni dei Comitati Direttivi vengono prese a maggioranza semplice,
tranne nei casi esplicitamente previsti dal presente Statuto o dallo Statuto
della CGIL Nazionale
-
Le elezioni di persone avvengono a voto segreto, con le esclusioni
previste dallo Statuto della CGIL Nazionale.
-
I Comitati Direttivi eleggono il Segretario Generale e la Segreteria. I
Comitati Direttivi della CGIL Piemonte e della Camera del Lavoro Metropolitana
eleggono sulla base della proposta delle rispettive Segreterie, il Tesoriere.
Il Comitato Direttivo della CGIL Piemonte elegge gli Ispettori Regionali
-
Il Comitato Direttivo della CGIL Piemonte può eleggere la direzione
regionale con criteri e compiti definiti dal Direttivo stesso.
-
Il Regolamento del Comitato Direttivo definirà le modalità di costituzione
delle Commissioni di lavoro permanenti del Direttivo, con compito di supporto
all'attività della Segreteria.
-
Il Comitato Direttivo della CGIL Piemonte provvede alla sostituzione dei
componenti dimissionari o decaduti dal Comitato di Garanzia o dal Collegio di
Verifica.
-
I Comitati Direttivi stabiliscono i settori di importanza e di presenza
nel quale operare con Enti, Istituti Confederali, Società, Associazioni. Ne
decidono la costituzione o la soppressione e se del caso, lo Statuto, le
eventuali articolazioni territoriali, la nomina degli organismi dirigenti.
Articolo 12 Segreteria della CGIL Piemonte
La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato
Direttivo e assicura la gestione continuativa della CGIL. Risponde della propria
attività al Comitato Direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide
collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su
richiesta di un quarto dei componenti-
Per la CGIL Piemonte e per la Camera del Lavoro
Metropolitana, su proposta del Segretario Generale, la Segreteria può, altresì,
nominare un Vice Segretario Generale con funzioni vicarie.
La Segreteria provvede all'organizzazione ed al funzionamento
dei dipartimenti, uffici e servizi della CGIL, ne coordina l'attività nei vari
campi; nomina i funzionari confederali ed i collaboratori tecnici; presenta al
Comitato Direttivo, per l'approvazione, i bilanci della CGIL.
La rappresentanza legale della CGIL Piemonte, della Camera
del Lavoro Metropolitana e delle Camere del Lavoro Territoriali di fronte a
terzi e in giudizio è attribuita :
a - al Segretario Generale, per tutte le materie;
b - al Tesoriere nel caso della CGIL Piemonte, e della Camera
del Lavoro
Metropolitana, per tutti i negozi giuridici di carattere
amministrativo, fiscale,
previdenziale, finanziario.
In caso di impedimento o assenza la rappresentanza di cui al
punto a) è affidata al Vice Segretario o, in assenza o per impedimento di
questi, ad altro componente della Segreteria.
Articolo 13 Tesoriere
La figura del Tesoriere realizza il principio, affermato
dalla CGIL Piemonte, della necessaria separazione tra responsabilità politica e
responsabilità nella gestione amministrativa.
E' eletto dal Comitato Direttivo della CGIL Piemonte su
proposta della Segreteria Regionale e dal Comitato Direttivo della Camera del
Lavoro Metropolitana su proposta della rispettiva Segreteria.
Il Tesoriere è il legale rappresentante della CGIL Piemonte e
della Camera del Lavoro Metropolitana, relativamente ai negozi giuridici di
carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario.
Egli curerà anche, con poteri di indirizzo, il normale e
regolare svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture che fanno
riferimento al Centro Regolatore della CGIL Piemonte.
Articolo 14 Ispettori Regionali
Gli Ispettori sono eletti dal Comitato Direttivo della CGIL
Piemonte sulla base della proposta della Segreteria Regionale.
Sono scelti tra le iscritte e gli iscritti della CGIL che
avendo i requisiti di competenza ed esperienza acclarati, non ricoprono
incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.
In aggiunta ai compiti ispettivi definiti dall'art. 20 dello
Statuto Nazionale, gli Ispettori possono essere attivati anche con finalità
formative, esplicitate in piani di lavoro, al fine di promuovere e sostenere la
regolarità nell'attività amministrativa delle strutture. Di tale attività e dei
relativi risultati riferiscono alle Segreterie delle Strutture interessate ed
alla Commissione Risorse del Comitato Direttivo della CGIL Piemonte.
Esclusivamente per questo tipo di attività formativa e preventiva la
giurisdizione degli Ispettori si estende a tutti gli Enti collaterali ed alle
Società commerciali che fanno capo al Centro Regolatore ed alle strutture della
CGIL Piemonte.
Articolo 15 Collegi dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è regolato per tutte le strutture
Confederali della CGIL del Piemonte dall'art. 19 dello Statuto Nazionale.
Articolo 16 Diritti e doveri dei Dirigenti Sindacali
La CGIL è un'associazione libera e volontaria. In questo
senso il Regolamento del personale deliberato dal Comitato Direttivo è la fonte
normativa di riferimento che definisce diritti e doveri dei Dirigenti Sindacali.
Articolo 17 Norme generali di cui al D.Leg. 460/97
-
La CGIL Piemonte, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione
salvo diverse disposizioni legislative
-
Il patrimonio della CGIL Piemonte in caso di scioglimento e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL
designata dal Centro Regolatore competente sentito l'organismo di controllo
previsto dall'art. 3, comma 190, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662.
-
La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non
danno luogo ad alcuna rivalutazione.
-
La CGIL Piemonte ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario in conformità a quanto previsto dagli art.
24 e 25 dello Statuto della CGIL Nazionale.
Articolo 18 Norma finale
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono
le disposizioni contenuto nello Statuto della CGIL Nazionale.
Torino 17 dicembre 1998
|
|
|
|
|