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AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

A seguito del d.lgs. n° 626/94, in questi anni, la CGIL ha definito un modello con al centro il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli Organismi Paritetici e della contrattazione ai diversi livelli. Nonostante una discreta normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, il fenomeno degli infortuni rimane a livelli molto preoccupanti.

Irresponsabilmente, nella maggior parte delle imprese, non vengono sviluppati adeguati percorsi informativi e formativi dei lavoratori. Inoltre, il crescente decentramento dei processi operativi, come negli appalti, introduce nuovi fenomeni di difficile governo del rischio infortuni. Manca una cultura diffusa alla sicurezza. I nostri obiettivi a breve sono: perfezionare l’attuale modello; far accrescere una resposabilità civica nel mondo dell’impresa; impegnare la contrattazione tra le parti sociali su tipologie organizzative del lavoro, rispettose della vita dei lavoratori.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
 

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non cadono dal cielo, non sono una fatalità: si possono evitare. Come? Con la prevenzione, facendo cioè in modo che i rischi di subire un incidente o di contrarre una malattia professionale siano eliminati o, se questo non è tecnicamente possibile, ridotti al minimo, al fine di poter lavorare in condizioni di protezione e di sicurezza

Per tutti i problemi che riguardano la protezione della salute  e la sicurezza sul lavoro, a seguito dell'applicazione anche in Italia della normativa europea (Decreto legislativo n. 626 del 19/09/94), i lavoratori hanno ora un nuovo aiuto in azienda:

il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza denominato con la sigla RLS
il RLS deve esserci in ogni luogo di lavoro. Per le piccole imprese (fino a 15 dipendenti) può essere in comune tra diverse aziende (Rls "territoriale)

Il RLS viene scelto dai lavoratori. è uno di loro:

se in azienda c'è la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU di Cgil, Cisl, Uil), il Rls viene eletto o designato tra i suoi componenti

Se non c'è la RSU, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Il lavoratori hanno diritto di verificare mediante il loro RLS l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

Il numero minimo dei RLS per ogni azienda è il seguente:

1 per le aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti;

2 dal 201 a 1.000 dipendenti;

6 oltre i 1.000

I RLS ha diritto a ricevere una formazione particolare, adeguata ai suoi compiti, a carico del datore di lavoro e utilizzando permessi retribuiti.

Il RLS ha diritto di accesso a tutti gli ambienti di lavoro, segnalando preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare.

Il RLS deve essere consultato tempestivamente e preventivamente dal datore di lavoro su tutti gli aspetti concernenti i rischi in azienda e le misure adottate e da adottare per evitarli e deve disporre di documentazione e informazioni esaurienti.

Il RLS può formulare osservazioni e proposte sui rischi e sulle misure di sicurezza e di prevenzione

 

 

 
 

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