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AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO
A seguito del
d.lgs. n° 626/94, in questi anni, la CGIL ha definito un modello
con al centro il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza, degli Organismi Paritetici e della contrattazione ai
diversi livelli. Nonostante una discreta normativa vigente in
materia di sicurezza sul lavoro, il fenomeno degli infortuni
rimane a livelli molto preoccupanti.
Irresponsabilmente, nella maggior parte delle imprese, non
vengono sviluppati adeguati percorsi informativi e formativi dei
lavoratori. Inoltre, il crescente decentramento dei processi
operativi, come negli appalti, introduce nuovi fenomeni di
difficile governo del rischio infortuni. Manca una cultura
diffusa alla sicurezza. I nostri obiettivi a breve sono:
perfezionare l’attuale modello; far accrescere una resposabilità
civica nel mondo dell’impresa; impegnare la contrattazione tra
le parti sociali su tipologie organizzative del lavoro,
rispettose della vita dei lavoratori.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali non cadono dal cielo, non sono una
fatalità: si possono evitare. Come? Con la prevenzione, facendo
cioè in modo che i rischi di subire un incidente o di contrarre
una malattia professionale siano eliminati o, se questo non è
tecnicamente possibile, ridotti al minimo, al fine di poter
lavorare in condizioni di protezione e di sicurezza
Per tutti i problemi che
riguardano la protezione della salute e la sicurezza sul
lavoro, a seguito dell'applicazione anche in Italia della
normativa europea (Decreto legislativo n. 626 del 19/09/94), i
lavoratori hanno ora un nuovo aiuto in azienda:
il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza denominato con la
sigla RLS
il
RLS deve esserci in ogni luogo di lavoro. Per le piccole imprese
(fino a 15 dipendenti) può essere in comune tra diverse aziende
(Rls "territoriale)
Il RLS viene scelto dai
lavoratori. è uno
di loro:
se in azienda c'è la
Rappresentanza sindacale unitaria (RSU di Cgil, Cisl, Uil), il
Rls viene eletto o designato tra i suoi componenti
Se non c'è la RSU, il RLS viene
eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Il lavoratori hanno diritto di verificare mediante il loro RLS
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della
salute.
Il numero minimo dei RLS per ogni
azienda è il seguente:
1
per le aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti;
2
dal 201 a 1.000 dipendenti;
6
oltre i 1.000
I RLS ha diritto a ricevere una
formazione particolare, adeguata ai suoi compiti, a carico del
datore di lavoro e utilizzando permessi retribuiti.
Il RLS ha diritto di accesso a
tutti gli ambienti di lavoro, segnalando preventivamente al
datore di lavoro le visite che intende effettuare.
Il RLS deve essere consultato
tempestivamente e preventivamente dal datore di lavoro su tutti
gli aspetti concernenti i rischi in azienda e le misure adottate
e da adottare per evitarli e deve disporre di documentazione e
informazioni esaurienti.
Il RLS può formulare osservazioni
e proposte sui rischi e sulle misure di sicurezza e di
prevenzione
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