Il testo del
provvedimento
Pubblichiamo il
decreto 27 ottobre 2004 del ministero del Lavoro recante per oggetto
«Attuazione dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto». Il provvedimento è stato
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 295 del 17 dicembre 2004.
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione
1. I lavoratori che, alla data del 2
ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non
soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali gestita dall’Inail hanno diritto ai benefici
previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le
modalità stabilite dal presente decreto.
2. Ai lavoratori che sono stati
esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
gestita dall’Inail, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il
diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si
applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora
non abbiano già provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui
all’articolo 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO 2
Determinazione del
beneficio pensionistico e criteri di accertamento
1. Per i lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore
a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, in
concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su
otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo di esposizione
all’amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione
dell’importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.
2. Per attività lavorative
comportanti esposizione all’amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione,
estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di
manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura,
preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti
contenenti amianto;
d) coibentazione con
amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici
o macchinari;
e) demolizione,
manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici
o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione,
manipolazione e utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto;
distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto,
stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
3. Per periodo di esposizione si
intende il periodo di attività effettivamente svolta.
ARTICOLO 3
Procedura
1. La sussistenza e la durata
dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’Inail.
2. La domanda di certificazione
dell’esposizione all’amianto, predisposta secondo lo schema di cui all’allegato
1, deve essere presentata alla sede Inail entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai
benefici pensionistici di cui all’articolo 2, comma 1.
Per data di presentazione
della domanda si intende la data di arrivo alla sede Inail o la data del timbro
postale di invio nel caso di raccomandata. I lavoratori di cui all’articolo 1,
comma 1, che hanno già presentato domanda di certificazione dell’esposizione
all’amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.
3. L’avvio del procedimento di
accertamento dell’Inail è subordinato alla presentazione, da parte del
lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo
schema di cui all’allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale
risulti l’adibizione, in modo diretto e abituale, a una delle attività
lavorative di cui al medesimo articolo 2, comma 2, comportanti l’esposizione
all’amianto.
4. Le controversie relative al
rilascio e al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni
provinciali del lavoro.
5. Nel caso di aziende cessate o
fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum
lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del
lavoro, previe apposite indagini.
6. Ai fini dell’accertamento
dell’esposizione all’amianto, il datore di lavoro è tenuto a fornire all’Inail
tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall’Istituto stesso. Nel corso
dell’accertamento, l’Inail esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri
tecnici che ritiene necessari per l’acquisizione di elementi di valutazione,
ivi compresi quelli con i rappresentanti dell’azienda e con le organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’azienda stessa.
7. Per lo svolgimento dei suoi
compiti, l’Inail si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene
industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni
tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe,
nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio
sull’esposizione all’amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.
8. La certificazione della
sussistenza e della durata dell’esposizione all’amianto deve essere rilasciata
dall’Inail entro un anno dalla conclusione dell’accertamento tecnico.
9. Per i lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 2, continuano a trovare applicazione le procedure di
riconoscimento dell’esposizione all’amianto seguite in attuazione della
previgente disciplina, fermo restando, per coloro i quali non abbiano già
provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il
termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. Il lavoratore in possesso della
certificazione rilasciata dall’Inail presenta domanda di pensione all’ente
previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento
pensionistico con i benefici di cui al presente decreto.
ARTICOLO 4
Disposizioni finali
1. L’anzianità complessiva utile ai
fini pensionistici, conseguita con l’attribuzione dei benefici previdenziali
derivanti dall’esposizione all’amianto, non può comunque risultare superiore a
quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi
pensionistici di appartenenza, ove inferiore.
2. Ai soggetti destinatari di
benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di
appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento ovvero l’aumento
dell’anzianità contributiva è data facoltà di optare tra i predetti benefici e
quelli previsti per l’esposizione all’amianto. L’opzione è esercitata al
momento della presentazione della domanda di pensionamento all’ente
previdenziale di appartenenza.