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Maternità e Paternità

Nel 2001 è stato pubblicato il Testo Unico “per il sostegno della maternità e della paternità..”, esso raccoglie la normativa volta a garantire un sostegno ai genitori che lavorano ed a favorire la conciliazione tra la vita familiare e quella professionale.

Le tutele nel rapporto di lavoro dipendente pubblico e privato

I congedi e Riposi

Il diritto all'indennità per maternità delle lavoratrici sospese e disoccupate

Divieto di licenziamento

 

Il divieto di licenziamento opera dall’inizio del periodo di gravidanza e si conclude al compimento di un anno di età del bambino.

La disposizione riguarda le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici a domicilio, non si applica  alle addette ai servizi domestici e familiari.

In caso di licenziamento la lavoratrice ha diritto ad essere reinserita nel proprio posto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento stesso, di idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di gravidanza all’epoca del licenziamento.

La suddetta disciplina si applica anche al padre lavoratore che usufruisce del congedo di paternità.

Inoltre è nullo il licenziamento, intimato anche successivamente al compimento dell’anno di età del bambino, che sia stato causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino.

 

Quale documentazione deve essere presentata?

La norma non impone obbligo di comunicazione al datore di lavoro dello stato di gravidanza se non in caso di lavori che espongono a radiazioni ionizzanti.

È comunque opportuno informare al più presto il datore di lavoro.

 

 

Divieto di sospensione

Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta.

La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, salva l’ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell’attività dell’azienda.

 

Diritto al rientro

I genitori hanno diritto, al termine del periodo di congedo di maternità o paternità e fino ad un anno di età del bambino, a conservare il posto di lavoro ed a svolgere le stesse mansioni, o altre equivalenti; inoltre hanno il diritto di rientrare nella stessa unità produttiva.

Tali diritti vengono garantiti anche negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo della lavoratrice e del lavoratore

L’inosservanza delle disposizioni è punita con  sanzione amministrativa

La lavoratrice o il lavoratore potranno promuovere una controversia sindacale o legale nei confronti del datore di lavoro inadempiente

 

Divieto di lavoro notturno

E’ assolutamente vietato adibire al lavoro notturno (dalle 24 alle 6 di mattino) la lavoratrice dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. La lavoratrice madre o, in alternativa, il padre convivente con la stessa,  può rifiutare di lavorare nelle ore notturne fino al compimento di 3 anni; nel caso di genitore solo fino a 12 anni del bambino.

 

Divieto di lavorazioni nocive

È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.

 

Dimissioni

In caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per il quale è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre e il lavoratore padre che abbiano usufruito del congedo di maternità o paternità hanno diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso).

Le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino, devono, comunque, essere comunicate dagli interessati al Servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio che ne deve convalidarle.

A questa convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Questo tipo di dimissioni non è soggetto al preavviso ed è bene ricordare che le lavoratrici o i lavoratori hanno diritto all’indennità di disoccupazione

 

Permessi per esami pre-natali

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche nel caso in cui essi debbano essere effettuati durante l'orario di lavoro

 

Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto

L’articolo 7 della legge 53/2000 ha previsto fra le ipotesi aggiuntive rispetto a quelle finora disposte dal codice civile il diritto all’anticipazione del T.F.R. anche per :

·         i genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgano del diritto al congedo parentale o per la malattia del bambino.

 

L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.

Quanto sopra specificato, non impedisce che eventuali clausole di miglior favore stabilite dalla contrattazione, collettiva di categoria o aziendale o da contratti individuali, possano contemplare soluzioni difforme da quelle stabilite nell’ambito della nuova normativa.

 

Per ciò che riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non sono ancora state emanate le modalità applicative, pertanto attualmente non possono ottenere l’anticipazione sulle indennità equipollenti al TFR.

In proposito si osserva che nemmeno l’estensione del TFR ai nuovi assunti della pubblica amministrazione (dopo l’ 1.1.2001) consente di ottenere l’anticipazione

 

 

 

 

 

Materiali

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New   Tabelle cumulo tra permessi legge 104 e maternità
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