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Il
divieto di licenziamento opera dall’inizio del periodo di gravidanza e si
conclude al compimento di un anno di età del bambino.
La
disposizione riguarda le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici a
domicilio, non si applica alle addette ai servizi domestici e familiari.
In
caso di licenziamento la lavoratrice ha diritto ad essere reinserita nel
proprio posto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal
licenziamento stesso, di idonea certificazione dalla quale risulti lo
stato di gravidanza all’epoca del licenziamento.
La
suddetta disciplina si applica anche al padre lavoratore che usufruisce
del
congedo di paternità.
Inoltre è nullo il licenziamento, intimato anche successivamente al
compimento dell’anno di età del bambino, che sia stato causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia del
bambino.
Quale
documentazione deve essere presentata?
La
norma non impone obbligo di comunicazione al datore di lavoro dello stato
di gravidanza se non in caso di lavori che espongono a radiazioni
ionizzanti.
È
comunque opportuno informare al più presto il datore di lavoro.
Divieto di sospensione
Durante il periodo nel quale opera il
divieto di licenziamento,
la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia
sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta.
La lavoratrice non può
altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento
collettivo, salva l’ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della
cessazione dell’attività dell’azienda.
Diritto al rientro
I
genitori hanno diritto, al termine del periodo di congedo di maternità o
paternità e fino ad un anno di età del bambino, a conservare il posto di
lavoro ed a svolgere le stesse mansioni, o altre equivalenti; inoltre
hanno il diritto di rientrare nella stessa unità produttiva.
Tali
diritti vengono garantiti anche negli altri casi di congedo, di permesso o
di riposo della lavoratrice e del lavoratore
L’inosservanza delle disposizioni è punita con sanzione amministrativa
La lavoratrice o il
lavoratore potranno promuovere una controversia sindacale o legale nei
confronti del datore di lavoro inadempiente
Divieto di lavoro notturno
E’ assolutamente vietato
adibire al lavoro notturno (dalle 24 alle 6 di mattino) la lavoratrice
dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno
di età del bambino. La lavoratrice madre o, in alternativa, il padre
convivente con la stessa, può rifiutare di lavorare nelle ore notturne
fino al compimento di 3 anni; nel caso di genitore solo fino a 12 anni del
bambino.
Divieto di lavorazioni nocive
È vietato adibire al
trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi
e insalubri, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a
sette mesi dopo il parto.
Dimissioni
In
caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per il quale
è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre e il
lavoratore padre che abbiano usufruito del congedo di maternità o
paternità hanno diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e
contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso).
Le
dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e
dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del
bambino, devono, comunque, essere comunicate dagli interessati al Servizio
ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio che ne deve
convalidarle.
A
questa convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
Questo tipo di dimissioni
non è soggetto al preavviso ed è bene ricordare che le lavoratrici o i
lavoratori hanno diritto all’indennità di disoccupazione
Permessi per esami pre-natali
Le lavoratrici gestanti
hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami
prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche nel
caso in cui essi debbano essere effettuati durante l'orario di lavoro
Anticipazione del Trattamento
di Fine Rapporto
L’articolo 7 della legge 53/2000 ha previsto fra le ipotesi aggiuntive
rispetto a quelle finora disposte dal codice civile il diritto
all’anticipazione del T.F.R. anche per :
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i
genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgano del diritto al
congedo parentale o per la malattia del bambino.
L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al
mese che precede la data di inizio del congedo.
Quanto sopra specificato, non impedisce che eventuali clausole di miglior
favore stabilite dalla contrattazione, collettiva di categoria o aziendale
o da contratti individuali, possano contemplare soluzioni difforme da
quelle stabilite nell’ambito della nuova normativa.
Per
ciò che riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non sono
ancora state emanate le modalità applicative, pertanto attualmente non
possono ottenere l’anticipazione sulle indennità equipollenti al TFR.
In
proposito si osserva che nemmeno l’estensione del TFR ai nuovi assunti
della pubblica amministrazione (dopo l’ 1.1.2001) consente di ottenere
l’anticipazione
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