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Lavoratori Subordinati
L’indennità di malattia, a carico dell’INPS, ha natura economica e
viene pagata ai lavoratori in malattia in sostituzione della
retribuzione.
Tale
indennità spetta per un periodo massimo di 180 giorni.
L’INPS
versa le spettanze economiche a partire dal 4° giorno di malattia,
mentre i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro. Molti
contratti collettivi prevedono che i primi tre giorni di astensione
siano coperti dal parte del datore di lavoro il quale provvede a
integrare fino al 100% della retribuzione.
I
soggetti tutelati
L’ indennità di malattia spetta:
-
agli operai del
settore privato e agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex
commercio);
-
ai disoccupati
e sospesi dal lavoro appartenenti alle sopraccitate categorie purché
il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni
dall’inizio della malattia.
Nel caso di contratto
di lavoro a tempo determinato l’erogazione della prestazione si
conclude in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro.
Importo
La prestazione erogata dall’INPS in caso di malattia, per la maggior
parte delle categorie, è pari al:
-
50% della
retribuzione media lorda del mese precedente l’inizio della
malattia, dal 4° al 20° giorno di malattia
-
66% dal 21° al
180° giorno o in caso di ricaduta della stessa malattia.
Tali somme vengono
ridotte ai 2/5 in caso di ricovero ed ai 2/3 qualora la malattia
insorga entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di
lavoro.
Il
pagamento
L’indennità economica di malattia viene pagata dal datore di lavoro.
L’INPS effettua il pagamento diretto nei seguenti casi:
-
ai disoccupati e sospesi dal lavoro per i quali l’indennità è
ridotta,
-
agli operai
agricoli,
ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori
stagionali.
I
controlli
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I lavoratori assenti per malattia possono ricevere una visita di
controllo da parte dei medici dell’INPS nelle fasce orarie
comprese tra le 10.00 e le 12.00 e le 17.00 e le 19.00, valide
anche per le domeniche ed i festivi.
E’ giustificato il lavoratore assente al controllo per i
seguenti motivi:
-
visita
generica urgente o accertamenti specialistici eseguibili solo
nei suddetti orari;
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necessità di uscire di casa per evitare situazioni di danno a sé o ai
propri familiari, es. ricoveri ospedalieri, gravi infortuni,
convocazioni di autorità pubbliche.
Malattia e ferie
Nel caso in cui il lavoratore contragga la malattia durante il periodo
delle ferie, esse verranno sospese, salvo che il datore di lavoro
provi, attraverso accertamenti sanitari, la compatibilità tra la
finalità delle ferie e la malattia.
Scopo principale delle
ferie è quella di consentire al lavoratore il recupero delle energie
psicofisiche.
Il
ricorso
Se l’Inps non eroga
l’indennità di malattia il lavoratore può proporre, recandosi per
avere una consulenza alla
sede INCA più
vicina,
ricorso entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera di
respinta
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