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                                                                                                                               Lavoratori parasubordinati

 

Lavoratori Subordinati

L’indennità di malattia, a carico dell’INPS, ha natura economica e viene pagata ai lavoratori in malattia in sostituzione della retribuzione.

Tale indennità spetta per un periodo massimo di 180 giorni.                                   

L’INPS versa le spettanze economiche a partire dal 4° giorno di malattia, mentre i primi tre giorni sono a  carico del datore di lavoro. Molti contratti collettivi prevedono che i primi tre giorni di astensione siano coperti dal parte del datore di lavoro il quale provvede a integrare fino al 100% della retribuzione.

I soggetti tutelati

L’ indennità di malattia spetta:

  • agli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio);
  • ai disoccupati e sospesi dal lavoro appartenenti alle sopraccitate categorie purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni dall’inizio della malattia.

Nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato l’erogazione della prestazione si conclude in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro.

Importo

La prestazione erogata dall’INPS in caso di malattia, per la maggior parte delle categorie, è pari al:

  • 50% della retribuzione media lorda del mese precedente l’inizio della malattia, dal 4° al 20° giorno di malattia
  • 66% dal 21° al 180° giorno o in caso di ricaduta della stessa malattia.

Tali somme vengono ridotte ai 2/5 in caso di ricovero ed ai 2/3 qualora la malattia insorga entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.

Il pagamento

L’indennità economica di malattia viene pagata dal datore di lavoro.

L’INPS effettua il pagamento diretto nei seguenti casi:

  • ai disoccupati e sospesi dal lavoro per i quali l’indennità è ridotta,
  • agli operai agricoli,

ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori stagionali.

I controlli

I lavoratori assenti per malattia possono ricevere una visita di controllo da parte dei medici dell’INPS nelle fasce orarie comprese tra le 10.00 e le 12.00 e le 17.00 e le 19.00, valide anche per le domeniche ed i festivi.

E’ giustificato il lavoratore assente al controllo per i seguenti motivi:

  • visita generica urgente o accertamenti specialistici eseguibili solo nei suddetti orari;

necessità di uscire di casa per evitare situazioni di danno a sé o ai propri familiari, es. ricoveri ospedalieri, gravi infortuni, convocazioni di autorità pubbliche.

Malattia e ferie

Nel caso in cui il lavoratore contragga la malattia durante il periodo delle ferie, esse verranno sospese, salvo che il datore di lavoro provi, attraverso accertamenti sanitari, la compatibilità tra la finalità delle ferie e la malattia.

Scopo principale delle ferie è quella di consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche.

Il ricorso

Se l’Inps non eroga l’indennità di malattia il lavoratore può proporre, recandosi per avere una consulenza alla sede INCA più vicina, ricorso entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera di respinta