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Guida
alle disabilità
Lo
scopo di questa guida é quello di dare una prima risposta alle domande che
più di frequente sono rivolte sui vari aspetti della disabilità.
L'informazione, necessariamente sintetica ma non per questo meno accurata,
è frutto di un assemblaggio di vari testi diffusi sull'argomento handicap
oltre che di un attento esame della legislazione attinente la disabilità
nei suoi vari aspetti quali il diritto lavoro, all'assistenza, alla
previdenza, all'integrazione intesa come superamento delle barriere
architettoniche, all'autonomia come possibilità di muoversi, alle
agevolazioni fiscali e alla sanità. Ci corre infine l'obbligo di
ringraziare tutti quelli che direttamente o indirettamente hanno
collaborato alla realizzazione ed alla diffusione, anche per via
telematica, di questo lavoro.
Introduzione
La
legislazione attualmente in vigore opera una fondamentale distinzione tra
la condizione di invalido civile, cieco, sordomuto, invalido di guerra,
per servizio, di lavoro e persona handicappata tanto che il riconoscimento
dell'invalidità civile non implica necessariamente il riconoscimento della
condizione di persona handicappata e viceversa anche se si può ottenere
sia la certificazione di invalidità civile, ecc., che quella di handicap.
In funzione del riconoscimento ottenuto, si hanno benefici di tipo
assistenziale, economico, sanitario o prestazioni date dai servizi
sanitari e socio-assistenziali
La condizione d'invalidità
civile
Sono
riconosciuti invalidi civili tutti i cittadini che, per minorazioni
acquisite o congenite anche progressive, non hanno una piena funzionalità
psichica, fisica e sensoriale (legge 118/71 - art. 2) con conseguente
riduzione permanente della capacità lavorativa generica non inferiore ad
un terzo. Se minori di 18 anni o maggiori di 65 devono esserci difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (idem).
L'invalidità civile tiene conto dell'età in relazione alla capacità
lavorativa o all'incapacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell'età. La condizione d'invalido civile é riconosciuta dalle Commissioni
sanitarie provinciali e, in fase di ricorso, dalla Commissione medica
superiore per l'invalidità civile e di guerra del Ministero del tesoro.
La condizione di persona
handicappata
Il
riconoscimento dello stato di persona handicappata compete (art. 3 co. 1
leg-ge 104/92) a chi ha minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali
stabilizzate o progressive, che causano difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione. L'handicap è considerato grave
quando la persona ha bisogno di un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione
(art. 3 co. 3 idem). Chi possiede il riconoscimento di persona
handicappata può autocertificare la propria condizione (art. 9 legge
448/98) per provvedimenti amministrativi o l'acquisizione di facilitazioni
mentre questa possibilità non è data a chi ha soltanto il certificato
d'invalidità indipendentemente dalla percentuale.
La domanda.
I
documenti per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile o dello
stato di persona handicappata si richiedono (dall'interessato o da chi lo
rappresenta legalmente - genitore, tutore, curatore) all'ASL di
appartenenza - uff. invalidi civili - alla quale si restituiranno
allegando:
-
mod. A
in triplice copia con ogni copia firmata;
-
foglio
consenso scritto al trattamento dei dati sanitari personali;
-
dichiarazione del medico di base certificante la patologia
dell'interessato;
-
fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale.
La visita.
Entro 90
giorni dalla presentazione della domanda ci sarà la visita che può anche
essere domiciliare (occorre la relazione medica) se la persona non é in
grado di presentarsi per gravi difficoltà che rendono il trasferimento
molto difficile o pericoloso per se e per gli altri. La visita può essere
fatta durante il ricovero ospedaliero, specialmente nei casi di
lungodegenza o di riabilitazione.Nel caso che il richiedente sia
ricoverato o domiciliato in una A.S.L. diversa da quella di effettiva
residenza, può essere richiesto l'accertamento in rogatoria presentando
richiesta di accertamento a quella di residenza. La visita è fatta da una
Commissione e durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie
spese, da un medico di fiducia. Se la visita non è fissata entro 90 giorni
dalla presentazione della domanda.si può presentare una diffida
all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita
entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della
domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice
ordinario. Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche (A.S.L. o di
Verifica) è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica,
alla Commissione Medica Superiore (Ministero del tesoro a Roma) anche con
l'appoggio di un patronato sindacale o di associazioni di categoria. Il
ricorso è definito entro 180 giorni dalla data di presentazione; se questo
non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
L'aggravamento.
La
domanda di aggravamento può essere presentata in qualunque momento
seguendo la stessa procedura seguita per il riconoscimento dell'invalidità
con la differenza che si deve allegare la documentazione medica che
comprovi la modifica dello stato precedente. Se è in atto il ricorso le
domande di aggra-vamento sono esaminate solo dopo la definizione del
ricorso stesso.
La legge 388/2000 esonera dalla visita annuale di accertamento
dell'invalidità (art. 97 co. 2) le persone con sindrome di Dawn, quelle
con menomazioni fi-siche permanenti e le persone con grave disabilità
psichica ad esclusione dei casi in cui vi sia una specifica richiesta del
medico di famiglia.
TABELLA DEI BENEFICI A
FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI
(LEGGE 381/70 - 382/70 - 118/71 - 18/80 - 508/88 - 509/88)
Codice 01 -
Non invalido * Nessun beneficio
Codice 02 -
Invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa
superiore ad un terzo (dal 34 al 66,6%). * Protesi, ausili, presidi
sanitari - I-scrizione nelle liste speciali di collocamento (pari o
superiore al 46%).
Codice 02 -
Invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa
superiore a due terzi (dal 66,6 al 73%). * Come precedente più punteggio
per assegnazioni alloggi (dal 67%), agevolazioni trasporti pubblici (dal
71%)
Codice 03 -
Invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa
superiore a due terzi (dal 74 al 99%). * Esonero tasse scolastiche,
esenzione tickets, assegno d'invalidità legato al reddito con l'obbligo di
iscrizione nelle liste speciali di collocamento (percentuale uguale o
superiore al 74%).
Codice 04 -
Invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa (100%). *
Protesi, ausili, presidi sanitari - Iscrizione nelle liste speciali di
col-locamento (pari o superiore al 46%), esenzione tickets e quota fissa
ricetta, esonero tasse scolastiche anche per i figli a carico, punteggio
per assegna-zioni alloggi (dal 67%), agevolazioni trasporti pubblici (dal
71%), pensione di inabilità (soggetta al reddito)
Codice 05 -
Invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) oppure
minore o ultrasessantacinquenne con difficoltà permanenti a svolgere i
compiti e le funzioni propri dell'età e con l'impossibilità a camminare
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore * Tutte le precedenti del
codice 04 più indennità d'accompagnamento, il contrassegno degli invalidi
e i benefici della legge 104/92.
Codice 06 -
Invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) oppure
minore o ultrasessantacinquenne con difficoltà permanenti a svolgere i
compiti e le funzioni propri dell'età e con necessità di assistenza
continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
* Tutte le pre-cedenti ma per il contrassegno degli invalidi deve esserci
la mobilità ridotta.
a cura di
UFFICIO
HANDICAP CGIL TORINO
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