|
Gli
ammortizzatori sociali
Ai
lavoratori, dipendenti di aziende in crisi o licenziati, spettano prestazioni
differenti a seconda dei casi specifici ma finalizzate a fornire un sostegno
economico.
Disoccupazione ordinaria
Disoccupazione a requisiti ridotti
Trattamento speciale in edilizia
Mobilità
Cassa
Integrazione Guadagni
Ordinaria
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
Disoccupazione ordinaria
L'assicurazione contro la disoccupazione prevede una tutela per la quasi
totalità dei lavoratori dipendenti che, non avendo la garanzia della stabilità
d'impiego, possono rimanere privi di lavoro con la perdita della relativa
retribuzione.
L’ indennità di disoccupazione vuole garantire un
trattamento economico sostitutivo della retribuzione che provveda
temporaneamente al sostentamento della persona.
Soggetti
Sono assicurati contro il rischio della
disoccupazione e pertanto possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione
ordinaria:
·
tutti i
lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, i
lavoratori a domicilio, i lavoratori dipendenti stranieri anche extracomunitari,
i domestici
-
i lavoratori del pubblico
impiego (Stato, Enti Locali) con contratto di lavoro stagionale o precario che
perdono il posto di lavoro a seguito di licenziamento o sospensione temporanea
dell’attività lavorativa, purché la sospensione non sia imputabile al
lavoratore.
Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si
dimette volontariamente. Le sole eccezioni riguardano:
-
le dimissioni durante il
periodo di gravidanza o nel primo anno di vita del bambino
le dimissioni
per giusta causa
Requisiti
Requisiti indispensabili per avere diritto
alla disoccupazione sono:
-
essere disoccupati quando si
inoltra la domanda
-
aver presentato al centro
per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
-
aver versato un contributo
per la disoccupazione almeno 2 anni prima
-
avere 52 settimane di
contributi nell’ultimo biennio
conservare una residua capacità lavorativa
Decorrenza
La disoccupazione decorre:
-
dall’ 8° giorno se
presentata entro 7 giorni dal licenziamento
-
dal 5° giorno successivo
alla presentazione della domanda se presentata dopo il 7° giorno dal
licenziamento
-
in caso di corresponsione
dell’indennità per mancato preavviso, dall’8° giorno successivo alla data
terminale del preavviso.
Disoccupazione a requisiti ridotti
L’indennità
di disoccupazione con requisiti ridotti è stata introdotta a partire dal 1988
con la legge 160/88. Si tratta di una estensione della disoccupazione ordinaria
ed è rivolta ai lavoratori occasionali e ai cosiddetti stagionali, ossia coloro
che sono occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono in determinati
periodi dell’anno e che sono di durata inferiore a 6 mesi.
Soggetti
La ds a
requisiti ridotti spetta a:
·
tutti i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria,
i lavoratori a domicilio, i lavoratori dipendenti stranieri anche
extracomunitari, i domestici
·
i
lavoratori del pubblico impiego (Stato, Enti Locali) con contratto di lavoro
stagionale o precario che hanno lavorato per un determinato periodo nell’anno
precedente la richiesta e hanno perso il posto di lavoro a seguito di
licenziamento o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, purché essa non
sia imputabile al lavoratore.
Dal 1°
gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette
volontariamente. Le sole eccezioni riguardano:
-
le dimissioni durante il
periodo di gravidanza o nel primo anno di vita del bambino,
le
dimissioni per giusta causa.
Requisiti
I requisiti
richiesti per la percezione della disoccupazione a requisiti ridotti sono:
-
2 anni
di anzianità assicurativa con assicurazione contro la disoccupazione
-
78 giornate
con contribuzione obbligatoria nell’anno precedente la richiesta di indennità
L’attività
lavorativa è quella prestata nel corso dell'anno solare precedente quello nel
quale viene inoltrata la domanda.
Per
raggiungere il requisito minimo di 78 giorni possono essere cumulati periodi
lavorativi di qualsiasi durata e prestati in qualsiasi momento dell'anno stesso.
Importo e
fiscalità
L’indennità
erogata è pari al 30% della retribuzione media giornaliera per il numero di
giornate spettanti.
Gli importi
massimi erogabili sono fissati anno per anno con decreto, per il 2005, sono pari
a:
-
€ 819,62
per retribuzioni fino a € 1.773,19
-
€ 985,10
per retribuzione superiori a € 1.773,19
L’indennità
è soggetta a prelievo fiscale operato direttamente dall’INPS.
Iter
La domanda va inoltrata all’INPS, competente in base alla residenza del
lavoratore, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello solare di
riferimento, pena decadenza dal diritto.
(Es. anno solare 01/01/2003-31/12/2003: la domanda va presentata entro il
31/03/2004).
Se il 31 marzo è festivo, il termine è il 1° giorno successivo utile.
Se
trasmessa per posta vale il timbro di spedizione
Pagamento
La prestazione viene pagata direttamente dall’INPS tramite assegno circolare o
accredito su conto corrente
Se sussiste
il diritto, al lavoratore vengono pagati anche gli assegni al nucleo familiare.
Trattamento speciale in edilizia
I
lavoratori licenziati da imprese edili ed affini (anche artigiane) da imprese
industriali e da cooperative di lavoro, con qualifica di:
possono beneficiare, oltre al
normale trattamento di disoccupazione ordinaria,
di un trattamento
speciale di disoccupazione in caso di particolari cause di licenziamento.
Requisiti
I requisiti
richiesti per fruire della ds speciale in edilizia sono:
·
aver
presentato al centro per l’impiego “la dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro”;
aver versato, nel biennio
antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, nell’assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria, almeno 10 contributi mensili, o
43 settimanali riferiti al lavoro prestato esclusivamente nel settore
dell’edilizia
Decorrenza
Il trattamento speciale viene
corrisposto dalla data in cui i lavoratori richiedenti abbiano reso la
dichiarazione di disponibilità ai Centri per l’impiego competenti; se la
dichiarazione viene resa entro i sette giorni successivi a quello di
licenziamento il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di
disoccupazione
Importo e
fiscalità
L’importo
erogato è pari all’80% della retribuzione media giornaliera riferita a tutti gli
emolumenti assoggettati a contribuzione nelle ultime quattro settimane, anche
non consecutive, precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro che ha dato
diritto all’indennità.
Se, immediatamente prima del licenziamento, il lavoratore percepiva il
trattamento di cassa integrazione straordinaria, l’importo del trattamento
speciale verrà calcolato sulla stessa retribuzione su cui è stato determinato
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
L’indennità è soggetta a massimale, pari, per il 2005, a € 579,49 che, al
netto della riduzione del 5,54%, è pari a € 547,39
L’indennità è soggetta a
prelievo fiscale operato direttamente dall’INPS
Durata
L’indennità
spetta per 90 giorni consecutivi all’anno compresi i giorni festivi.
Se il lavoratore è in possesso
anche dei requisiti previsti per la disoccupazione ordinaria ha diritto ad altri
90gg. o 180 se ha un’età pari o superiore a 50 anni all’atto del licenziamento
Termini per la
domanda
La domanda
va inoltrata all’INPS, pena decadenza dal diritto :
·
entro due anni dalla data del licenziamento
nel caso in cui il lavoratore
abbia diritto al trattamento speciale, anche l’eventuale diritto all’indennità
ordinaria si prescrive nel termine di due anni dal licenziamento
Pagamento
La prestazione viene pagata
direttamente dall’INPS tramite assegno circolare o accredito su conto corrente
Mobilità
I lavoratori licenziati da
imprese appartenenti a specifici settori hanno diritto all’indennità di mobilità
se sono assunti a tempo indeterminato
Soggetti
La mobilità
spetta a:
·
operai
·
impiegati
·
quadri
·
lavoratori a domicilio
Sono
esclusi:
·
dirigenti
·
lavoratori assunti con contratti a termine
·
apprendisti
·
stagionali/precari
·
assunti con contratto formazione lavoro
Requisiti
Per poter
ottenere l’indennità di mobilità il rapporto di lavoro deve essere cessato per
effetto di:
·
licenziamento collettivo da parte di imprese soggette alla CIGS
-
licenziamento collettivo
in seguito a procedure concorsuali
-
licenziamento collettivo
da impresa in CIGS
La legge
prevede che anche il lavoratore perfezioni dei requisiti, così riassumibili:
-
maturazione di 12 mesi di
anzianità aziendale, di cui 6 di effettivo lavoro (compresi i periodi di
ferie, festività, infortuni, congedi di maternità, paternità e parentali)
iscrizione
nelle liste di mobilità (comunicazione a carico dell’azienda alla Regione)
Durata
L’indennità
di mobilità decorre :
-
dall’8° giorno se
presentata entro 7 giorni dal licenziamento
-
dal 5° giorno successivo
alla presentazione della domanda se presentata dopo il 7° giorno dal
licenziamento
in caso di
corresponsione dell’indennità per mancato preavviso, dall’8° giorno successivo
alla data terminale del preavviso
Importo e
fiscalità
L’indennità
erogata è pari:
·
primi 12 mesi al massimale previsto per la Cassa integrazione straordinaria
·
dal
13° mese in poi all’80% del massimale CIGS.
Il
massimale varia a seconda della retribuzione di riferimento del lavoratore.
Per i primi 12 mesi di fruizione occorre detrarre dal massimale lordo la
trattenuta previdenziale del 5,54% .
Gli importi
massimi erogabili sono fissati anno per anno con decreto , per il 2005:
·
€
819,62
per retribuzioni fino a € 1.773,19
·
€
985,10
per retribuzione oltre € 1.773,19
L’indennità è soggetta a
prelievo fiscale operato direttamente dall’INPS
Assegno
integrativo
Il
lavoratore che accetta una offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
comportante un inquadramento in un livello retributivo inferiore, ha diritto di
richiedere all’INPS per un massimo di 12 mesi ad un assegno integrativo di
importo pari alla differenza fra i due livelli retributivi
Durata
La durata
varia a seconda dell’età anagrafica del lavoratore:
-
12 mesi se l’età è
inferiore a 40 anni
-
24 mesi se l’età è
compresa tra 40 e 50 anni
-
36 mesi se l’età è
superiore a 50 anni
L’età deve
essere valutata al momento del licenziamento.
Per i
lavoratori licenziati da imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno l’indennità
spetta per ulteriori 12 mesi .
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
La
CIG ordinaria viene concessa in presenza di sospensioni o riduzioni di
attività temporanee e contingenti che derivano da situazioni aziendali
determinate da eventi transitori non imputabili né all’imprenditore né ai
lavoratori ovvero da crisi temporanee di mercato.
Soggetti
Hanno
diritto alla CIGO:
·
Operai
·
Intermedi
·
Impiegati
-
Quadri
-
Lavoratori assunti
con contratto di formazione e lavoro
-
Lavoratori assunti
a tempo determinato
-
Soci di cooperative
di produzione lavoro
Lavoratori a tempo
indeterminato dipendenti da cooperative agricole soggette alla CIG
Evento
L’evento che determina la sospensione dell’attività lavorativa che può
consentire la richiesta di CIGO da parte dell’azienda, deve:
-
riguardare
l’impresa
-
essere temporanea,
con una previsione certa di ripresa dell’attività produttiva
non
dipendere dalla volontà del datore di lavoro e dei lavoratori
Requisiti
Presupposti per l’applicazione al singolo lavoratore sono la :
·
sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di
un’azienda destinataria della normativa CIG
-
sospensione dal
lavoro o la riduzione di orario determinate da cause espressamente
previste dalla legge che incidono sull’attività produttiva dello
stabilimento in cui è inserito il lavoratore
perdita o decurtazione della retribuzione proporzionata alle ore di lavoro
non prestato limitatamente alle ore o giornate in cui al lavoratore
sarebbe spettata la retribuzione per legge o per contratto
Importo e
fisacalità
L’indennità a carico dell’INPS è pari all’80% della retribuzione
percepita al momento della sospensione o riduzione, ed è comprensiva dei
ratei di mensilità aggiuntive.
L’indennità è soggetta ai massimali previsti anno per anno con decreto
ministeriale. Per l'anno 2005, il limite massimo previsto è pari a:
-
€ 819,62
per retribuzioni fino a € 1.773,19
-
€ 985,10
per retribuzioni superiori a € 1.773,19
Sull’importo di CIG va detratta la quota di contribuzione previdenziale a
carico del lavoratore nella misura del 5,54%.
L’indennità è soggetta inoltre a prelievo fiscale operato direttamente
dall’INPS a previsione fondata e certa di ripresa della attività
lavorativa
Termini
per la domanda
La
domanda deve essere presentata dall’imprenditore alla sede provinciale
dell’INPS entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al
termine della settimana in cui è iniziata la sospensione o riduzione.
Entro 90 gg. dal ricevimento della domanda l’INPS deve deliberare
Se la
domanda non viene accolta: l’imprenditore deve corrispondere l’intera
retribuzione ai lavoratori .
Nel caso di tardiva presentazione della domanda, ove accolta, la
decorrenza del trattamento non può essere antecedente di una settimana
dalla data di effettiva presentazione della stessa ed il periodo scoperto,
ivi compresa la contribuzione previdenziale, è a carico dell’azienda.
Pagamento
Dopo
l’autorizzazione dell’Istituto vige l’obbligo di anticipo della quota da
parte dell’imprenditore.
L’accordo sindacale può prevedere l’anticipo con i normali periodi di
paga, anche prima dell’autorizzazione.
Durante i periodi autorizzati di CIG è dovuto l’assegno per il nucleo
familiare in misura intera.
Cassa Integrazione Straordinaria
La
disciplina della Cassa integrazione straordinaria si applica, in linea generale,
alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti
nel semestre precedente l’inoltro della richiesta di CIG.
Interviene
in situazioni di emergenza occupazionale presenti in diverse aziende o
territori, dove non era più possibile ricorrere in via ordinaria alle proroghe
di CIG oppure per garantire l’integrazione salariale ad imprese ed a settori
esclusi dall’intervento della medesima.
Per potere
ottenere il riconoscimento della CIGS occorre predisporre un programma di
interventi finalizzati, in linea di massima a recuperare e rilanciare l’attività
aziendale e salvaguardare - per quanto possibile - i livelli di occupazione
Soggetti
Hanno
diritto alla CIGS:
·
Operai
·
Intermedi
·
Impiegati
-
Quadri
-
Lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro
-
Lavoratori assunti a
tempo determinato
-
Soci di cooperative di
produzione lavoro
Lavoratori
a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole soggette alla CIG
Anche durante il periodo di prova
Importo e
fiscalità
L’indennità
a carico dell’INPS è pari all’80% della retribuzione in corso al momento
della sospensione o riduzione, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.
L’indennità è soggetta ai massimali previsti anno per anno con decreto
ministeriale. Per l'anno 2005, il limite massimo previsto è pari a:
-
€ 819,62
per retribuzioni fino a € 1.773,19
-
€ 985,10
per retribuzione oltre € 1.773,19
Sull’importo di CIGS va detratta la quota di contribuzione previdenziale a
carico del lavoratore nella misura del 5,54%.
L’indennità è soggetta inoltre a prelievo fiscale operato direttamente dall’INPS
a previsione fondata e certa di ripresa della attività lavorativa
Termini per la
domanda
La domanda
va presentata al Ministero del Lavoro, Direzione generale degli ammortizzatori
sociali, Divisione V e contemporaneamente al Servizio Ispettivo della Direzione
Provinciale del Lavoro entro 25 giorni dalla fine del periodo paga in corso al
termine della settimana in cui inizia la sospensione o la riduzione.
A completamento dell’istruttoria il Ministero deve acquisire il parere
obbligatorio della Regione sulla procedura di CIGS.
L’autorizzazione è di competenza del Ministero del lavoro. Gli estremi del
decreto di concessione sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, mentre il testo
conforme all’originale è inviato all’INPS nazionale, che a sua volta autorizza -
con messaggio - la propria sede territoriale ad effettuare il pagamento delle
spettanze ai lavoratori attraverso l’azienda ovvero in forma diretta.
Pagamento
L’importo
dovuto è anticipato dall’imprenditore dopo aver ricevuto l’autorizzazione
da parte dell’istituto (l’accordo sindacale può prevedere l’anticipo coi normali
periodi di paga).
Pagamento diretto INPS quando l’impresa abbia comprovate difficoltà di ordine
finanziario, da concedersi con provvedimento del Ministero del lavoro, a seguito
di accertamento dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro
|