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Gli ammortizzatori sociali

Ai lavoratori, dipendenti di aziende in crisi o licenziati, spettano prestazioni differenti a seconda dei casi specifici ma finalizzate a fornire un sostegno economico.

Disoccupazione ordinaria

Disoccupazione a requisiti ridotti

Trattamento speciale in edilizia

Mobilità

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

 

 

 

Disoccupazione ordinaria

L'assicurazione contro la disoccupazione prevede una tutela per la quasi totalità dei lavoratori dipendenti che, non avendo la garanzia della stabilità d'impiego, possono rimanere privi di lavoro con la perdita della relativa retribuzione.

L’ indennità di disoccupazione vuole garantire un trattamento economico sostitutivo della retribuzione che provveda temporaneamente al sostentamento della persona.

Soggetti

Sono assicurati contro il rischio della disoccupazione e pertanto possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione ordinaria:

·         tutti i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, i lavoratori a domicilio, i lavoratori dipendenti stranieri anche extracomunitari, i domestici

  • i lavoratori del pubblico impiego (Stato, Enti Locali) con contratto di lavoro stagionale o precario che perdono il posto di lavoro a seguito di licenziamento o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, purché la sospensione non sia imputabile al lavoratore.


Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente. Le sole eccezioni riguardano:

  • le dimissioni durante il periodo di gravidanza o nel primo anno di vita del bambino

le dimissioni per giusta causa

Requisiti

Requisiti indispensabili per avere diritto alla disoccupazione sono:

  • essere disoccupati quando si inoltra la domanda
  • aver presentato al centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
  • aver versato un contributo per la disoccupazione almeno 2 anni prima
  • avere 52 settimane di contributi nell’ultimo biennio

conservare una residua capacità lavorativa

Decorrenza

La disoccupazione decorre:

  • dall’ 8° giorno se presentata entro 7 giorni dal licenziamento
  • dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata dopo il 7° giorno dal licenziamento
  • in caso di corresponsione dell’indennità per mancato preavviso, dall’8° giorno successivo alla data terminale del preavviso.

 

 

Disoccupazione a requisiti ridotti

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è stata introdotta a partire dal 1988 con la legge 160/88. Si tratta di una estensione della disoccupazione ordinaria ed è rivolta ai lavoratori occasionali e ai cosiddetti stagionali, ossia coloro che sono occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono in determinati periodi dell’anno e che sono di durata inferiore a 6 mesi.

Soggetti

La ds a requisiti ridotti spetta a:

·         tutti i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, i lavoratori a domicilio, i lavoratori dipendenti stranieri anche extracomunitari, i domestici

·         i lavoratori del pubblico impiego (Stato, Enti Locali) con contratto di lavoro stagionale o precario che hanno lavorato per un determinato periodo nell’anno precedente la richiesta e hanno perso il posto di lavoro a seguito di licenziamento o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, purché essa non sia imputabile al lavoratore.

Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente. Le sole eccezioni riguardano:

  • le dimissioni durante il periodo di gravidanza o nel primo anno di vita del bambino,

le dimissioni per giusta causa.

Requisiti

I requisiti richiesti per la percezione della disoccupazione a requisiti ridotti sono:

  • 2 anni di anzianità assicurativa con assicurazione contro la disoccupazione
  • 78 giornate con contribuzione obbligatoria nell’anno precedente la richiesta di indennità

L’attività lavorativa è quella prestata nel corso dell'anno solare precedente quello nel quale viene inoltrata la domanda.

Per raggiungere il requisito minimo di 78 giorni possono essere cumulati periodi lavorativi di qualsiasi durata e prestati in qualsiasi momento dell'anno stesso.

Importo e fiscalità

L’indennità erogata è pari al 30% della retribuzione media giornaliera per il numero di giornate spettanti.

Gli importi massimi erogabili sono fissati anno per anno con decreto, per il 2005, sono pari a:

  • € 819,62 per retribuzioni fino a € 1.773,19
  • € 985,10 per retribuzione superiori a € 1.773,19

L’indennità è soggetta a prelievo fiscale operato direttamente dall’INPS.

Iter

La domanda va inoltrata all’INPS, competente in base alla residenza del lavoratore, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello solare di riferimento, pena decadenza dal diritto.

(Es. anno solare 01/01/2003-31/12/2003: la domanda va presentata entro il 31/03/2004).


Se il 31 marzo è festivo, il termine è il 1° giorno successivo utile.

Se trasmessa per posta vale il timbro di spedizione

Pagamento

La prestazione viene pagata direttamente dall’INPS tramite assegno circolare o accredito su conto corrente

Se sussiste il diritto, al lavoratore vengono pagati anche gli assegni al nucleo familiare.

 

Trattamento speciale in edilizia

I lavoratori licenziati da imprese edili ed affini (anche artigiane) da imprese industriali e da cooperative di lavoro, con qualifica di:

  • operai
  • impiegati
  • quadri

possono beneficiare, oltre al normale trattamento di disoccupazione ordinaria, di un trattamento speciale di disoccupazione in caso di particolari cause di licenziamento.

Requisiti

I requisiti richiesti per fruire della ds speciale in edilizia sono:

·         aver presentato al centro per l’impiego “la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro”;

aver versato, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, nell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, almeno 10 contributi mensili, o 43 settimanali riferiti al lavoro prestato esclusivamente nel settore dell’edilizia

Decorrenza

Il trattamento speciale viene corrisposto dalla data in cui i lavoratori richiedenti abbiano reso la dichiarazione di disponibilità ai Centri per l’impiego competenti; se la dichiarazione viene resa entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione

Importo e fiscalità

L’importo erogato è pari all’80% della retribuzione media giornaliera riferita a tutti gli emolumenti assoggettati a contribuzione nelle ultime quattro settimane, anche non consecutive, precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro che ha dato diritto all’indennità.
Se, immediatamente prima del licenziamento, il lavoratore percepiva il trattamento di cassa integrazione straordinaria, l’importo del trattamento speciale verrà calcolato sulla stessa retribuzione su cui è stato determinato il  trattamento straordinario di integrazione salariale.


L’indennità è soggetta a massimale, pari, per il 2005, a € 579,49 che, al netto della riduzione del 5,54%, è pari a € 547,39


L’indennità è soggetta a prelievo fiscale operato direttamente dall’INPS

Durata

L’indennità spetta per 90 giorni consecutivi all’anno compresi i giorni festivi.

Se il lavoratore è in possesso anche dei requisiti previsti per la disoccupazione ordinaria ha diritto ad altri 90gg. o 180 se ha un’età pari o superiore a 50 anni all’atto del licenziamento

Termini per la domanda

La domanda va inoltrata all’INPS, pena decadenza dal diritto :

·         entro due anni dalla data del licenziamento

nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale, anche l’eventuale diritto all’indennità ordinaria si prescrive nel termine di due anni dal licenziamento

Pagamento

La prestazione viene pagata direttamente dall’INPS tramite assegno circolare o accredito su conto corrente

 

Mobilità

I lavoratori licenziati da imprese appartenenti a specifici settori hanno diritto all’indennità di mobilità se sono assunti a tempo indeterminato

 Soggetti

La mobilità spetta a:

·         operai

·         impiegati

·         quadri

·         lavoratori a domicilio

Sono esclusi:

·         dirigenti

·         lavoratori assunti con contratti a termine

·         apprendisti

·         stagionali/precari

·         assunti con contratto formazione lavoro

Requisiti

Per poter ottenere l’indennità di mobilità il rapporto di lavoro deve essere cessato per effetto di:

·         licenziamento collettivo da parte di imprese soggette alla CIGS

  • licenziamento collettivo in seguito a procedure concorsuali
  • licenziamento collettivo da impresa in CIGS

La legge prevede che anche il lavoratore perfezioni dei requisiti, così riassumibili:

  • maturazione di 12 mesi di anzianità aziendale, di cui 6 di effettivo lavoro (compresi i periodi di ferie, festività, infortuni, congedi di maternità, paternità e parentali)

iscrizione nelle liste di mobilità (comunicazione a carico dell’azienda alla Regione)

Durata

L’indennità di mobilità decorre :

  • dall’8° giorno se presentata entro 7 giorni dal licenziamento
  • dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata dopo il 7° giorno dal licenziamento

in caso di corresponsione dell’indennità per mancato preavviso, dall’8° giorno successivo alla data terminale del preavviso

Importo e fiscalità

L’indennità erogata è pari:

·         primi 12 mesi al massimale previsto per la Cassa integrazione straordinaria

·         dal 13° mese in poi all’80% del massimale CIGS.

Il massimale varia a seconda della retribuzione di riferimento del lavoratore.
Per i primi 12 mesi di fruizione occorre detrarre dal massimale lordo la trattenuta previdenziale del 5,54% .

Gli importi massimi erogabili sono fissati anno per anno con decreto , per il 2005:

·         € 819,62 per retribuzioni fino a € 1.773,19

·         € 985,10 per retribuzione oltre € 1.773,19

L’indennità è soggetta a prelievo fiscale operato direttamente dall’INPS

Assegno integrativo

Il lavoratore che accetta una offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, comportante un inquadramento in un livello retributivo inferiore, ha diritto di richiedere all’INPS per un massimo di 12 mesi ad un assegno integrativo di importo pari alla differenza fra i due livelli retributivi

Durata

La durata varia a seconda dell’età anagrafica del lavoratore:

  • 12 mesi se l’età è inferiore a 40 anni
  • 24 mesi se l’età è compresa tra 40 e 50 anni
  • 36 mesi se l’età è superiore a 50 anni

L’età deve essere valutata al momento del licenziamento.
Per i lavoratori licenziati da imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno l’indennità spetta per ulteriori 12 mesi .

 

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

La CIG ordinaria viene concessa in presenza di sospensioni o riduzioni di attività temporanee e contingenti che derivano da situazioni aziendali determinate da eventi transitori non imputabili né all’imprenditore né ai lavoratori ovvero da crisi temporanee di mercato.

Soggetti

Hanno diritto alla CIGO:

·         Operai

·         Intermedi

·         Impiegati

  • Quadri
  • Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
  • Lavoratori assunti a tempo determinato
  • Soci di cooperative di produzione lavoro

Lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole soggette alla CIG

Evento

L’evento che determina la sospensione dell’attività lavorativa che può consentire la richiesta di CIGO da parte dell’azienda, deve:

  • riguardare l’impresa
  • essere temporanea, con una previsione certa di ripresa dell’attività produttiva

non dipendere dalla volontà del datore di lavoro e dei lavoratori

Requisiti

Presupposti per l’applicazione al singolo lavoratore sono la :

·         sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa CIG

  • sospensione dal lavoro o la riduzione di orario determinate da cause espressamente previste dalla legge che incidono sull’attività produttiva dello stabilimento in cui è inserito il lavoratore

perdita o decurtazione della retribuzione proporzionata alle ore di lavoro non prestato limitatamente alle ore o giornate in cui al lavoratore sarebbe spettata la retribuzione per legge o per contratto

Importo e fisacalità

L’indennità a carico dell’INPS è pari all’80% della retribuzione percepita al momento della sospensione o riduzione, ed è comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.


L’indennità è soggetta ai massimali previsti anno per anno con decreto ministeriale. Per l'anno 2005, il limite massimo previsto è pari a:

  • € 819,62 per retribuzioni fino a € 1.773,19
  • € 985,10 per retribuzioni superiori a € 1.773,19

Sull’importo di CIG va detratta la quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore nella misura del 5,54%.

L’indennità è soggetta inoltre a prelievo fiscale operato direttamente dall’INPS a previsione fondata e certa di ripresa della attività lavorativa

Termini per la domanda

La domanda deve essere presentata dall’imprenditore alla sede provinciale dell’INPS entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui è iniziata la sospensione o riduzione.


Entro 90 gg. dal ricevimento della domanda l’INPS deve deliberare

Se la domanda non viene accolta: l’imprenditore deve corrispondere l’intera retribuzione ai lavoratori .
Nel caso di tardiva presentazione della domanda, ove accolta, la decorrenza del trattamento non può essere antecedente di una settimana dalla data di effettiva presentazione della stessa ed il periodo scoperto, ivi compresa la contribuzione previdenziale, è a carico dell’azienda.

Pagamento

Dopo l’autorizzazione dell’Istituto vige l’obbligo di anticipo della quota da parte dell’imprenditore.
L’accordo sindacale può prevedere l’anticipo con i normali periodi di paga, anche prima dell’autorizzazione.

Durante i periodi autorizzati di CIG è dovuto l’assegno per il nucleo familiare in misura intera.

 

Cassa Integrazione Straordinaria

La disciplina della Cassa integrazione straordinaria si applica, in linea generale, alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente l’inoltro della richiesta di CIG.

Interviene in situazioni di emergenza occupazionale presenti in diverse aziende o territori, dove non era più possibile ricorrere in via ordinaria alle proroghe di CIG oppure per garantire l’integrazione salariale ad imprese ed a settori esclusi dall’intervento della medesima.

Per potere ottenere il riconoscimento della CIGS occorre predisporre un programma di interventi finalizzati, in linea di massima a recuperare e rilanciare l’attività aziendale e salvaguardare - per quanto possibile - i livelli di occupazione

Soggetti

Hanno diritto alla CIGS:

·         Operai

·         Intermedi

·         Impiegati

  • Quadri
  • Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
  • Lavoratori assunti a tempo determinato
  • Soci di cooperative di produzione lavoro

Lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole soggette alla CIG
Anche durante il periodo di prova

Importo e fiscalità

L’indennità a carico dell’INPS è pari all’80% della retribuzione in corso al momento della sospensione o riduzione, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.


L’indennità è soggetta ai massimali previsti anno per anno con decreto ministeriale. Per l'anno 2005, il limite massimo previsto è pari a:

  • € 819,62 per retribuzioni fino a € 1.773,19
  • € 985,10 per retribuzione oltre € 1.773,19


Sull’importo di CIGS va detratta la quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore nella misura del 5,54%.


L’indennità è soggetta inoltre a prelievo fiscale operato direttamente dall’INPS a previsione fondata e certa di ripresa della attività lavorativa

Termini per la domanda

La domanda va presentata al Ministero del Lavoro, Direzione generale degli ammortizzatori sociali, Divisione V e contemporaneamente al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro entro 25 giorni dalla fine del periodo paga in corso al termine della settimana in cui inizia la sospensione o la riduzione.


A completamento dell’istruttoria il Ministero deve acquisire il parere obbligatorio della Regione sulla procedura di CIGS.


L’autorizzazione è di competenza del Ministero del lavoro. Gli estremi del decreto di concessione sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, mentre il testo conforme all’originale è inviato all’INPS nazionale, che a sua volta autorizza - con messaggio - la propria sede territoriale ad effettuare il pagamento delle spettanze ai lavoratori attraverso l’azienda ovvero in forma diretta.

Pagamento

L’importo dovuto è anticipato dall’imprenditore dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte dell’istituto (l’accordo sindacale può prevedere l’anticipo coi normali periodi di paga).


Pagamento diretto INPS quando l’impresa abbia comprovate difficoltà di ordine finanziario, da concedersi con provvedimento del Ministero del lavoro, a seguito di accertamento dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro