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Legge Bossi Fini
LEGGE 30 luglio 2002, n.189
Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo
testo in vigore dal: 10-9-2002
Ar3.4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di
cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite,
entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai
sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita',
ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti
di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,
sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via
transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite
per l'anno precedente".
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Principali modifiche apportate alla legge Bossi-Fini
(breve
sunto delle modifiche apportate al DDL 79
Costituzione di un Comitato di coordinamento e monitoraggio
presso la Presidenza del Consiglio e di un gruppo tecnico di
lavoro presso il Ministero dell'interno, per tale gruppo
verrà emanato un regolamento per le
attività di coordinamento delle attività con le strutture della
Presidenza del Consiglio.
2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
procedura di consultazione con altri organismi, ha la
possibilità di predisporre anche in termini più
brevi dei 3 anni previsti dal T.U.,
il documento programmatico relativo alle politiche
dell'immigrazione
3.
Il decreto
flussi
annuale che definisce le quote di stranieri che possono entrare
in Italia per lavoro
q
È diventato facoltativo
q
Le quote devono essere definite entro il 30
novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento
q
con
riserva di possibilità di emanazione da parte del Presidente del
Consiglio
q
con
possibilità di emanazione di più decreti durante l'anno
q
con
restrizioni per i cittadini dei Paesi che non collaborino
'adeguatamente' nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella
riammissione dei propri cittadini
q
con
quote riservate in via preferenziale ai lavoratori di origine
italiana
q
con
diritto di prelazione per stranieri che abbiano partecipato a
programmi di istruzione e formazione attivati da organizzazioni
nazionali o internazionali nei paesi di origine
q
il
decreto flussi devono essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini
provinciali di utenza: Le Regioni possono trasmettere entro il 30
novembre di ogni anno un rapporto sulla presenza degli stranieri
con indicazioni previsionali relative
ai flussi sostenibili nel triennnio
successivo.
q
nella
definizione delle quote si tiene conto anche dei permessi per
lavoro rilasciati a minori con premesso di soggiorno per minore
età a determinate condizioni, o per affidamento al compimento
della maggiore età
4.
In ogni provincia è istituito presso la prefettura,
lo sportello unico per l'immigrazione
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