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  Sportello Immigrati

 

 

Legge Bossi Fini

LEGGE 30 luglio 2002, n.189 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

testo in vigore dal: 10-9-2002

Ar3.4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente". >>

 

Principali modifiche apportate alla legge Bossi-Fini

        (breve sunto delle modifiche apportate al DDL 79

Costituzione di un Comitato di coordinamento e monitoraggio presso la Presidenza del Consiglio  e di un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, per tale gruppo verrà emanato un regolamento per le attività di coordinamento delle attività con le strutture della Presidenza del Consiglio.

2.      Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa procedura di consultazione con altri organismi, ha la possibilità di predisporre anche in termini più brevi dei 3 anni previsti dal T.U., il documento programmatico relativo alle politiche dell'immigrazione

3.      Il decreto flussi annuale  che definisce le quote di stranieri che possono entrare in Italia per lavoro

q       È diventato facoltativo

q       Le quote devono essere definite entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento

q       con riserva di possibilità di emanazione da parte del Presidente del Consiglio

q       con possibilità di emanazione di più decreti durante l'anno

q       con restrizioni per i cittadini dei Paesi che non collaborino 'adeguatamente' nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione dei propri cittadini

q       con quote riservate in via preferenziale ai lavoratori di origine italiana

q       con diritto di prelazione per stranieri che abbiano partecipato a programmi di istruzione e formazione attivati da organizzazioni nazionali o internazionali nei paesi di origine

q       il decreto flussi devono essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza: Le Regioni possono trasmettere entro il 30 novembre di ogni anno un rapporto sulla presenza degli stranieri con indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennnio successivo.

q       nella definizione delle quote si tiene conto anche dei permessi per lavoro rilasciati a minori con premesso di soggiorno per minore età a determinate condizioni, o per affidamento al compimento della maggiore età

4.      In ogni provincia è istituito presso la prefettura, lo sportello unico per l'immigrazione >>>>>