|
La
Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) è un'organizzazione sindacale
generale di natura programmatica, unitaria e democratica, plurietnica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e
collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di
quelli occupati in forme cooperative e autogestite, dei parasubordinati, dei
disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, delle
pensionate e
dei pensionati, delle anziane e degli anziani.
L'adesione alla Cgil è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità,
lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, di identità di genere, culture
e formazioni
politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, nonché
l'accettazione dei princìpi e
delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà
personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale
quali
presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.
La Cgil è affiliata alla
Confederazione europea dei sindacati (Ces), alle cui corrispondenti strutture sono affiliate le Federazioni o Sindacati di categoria.La Cgil, inoltre, è affiliata alla Cisl internazionale. La Cgil ha sede a Roma.
(art.1
Statuto)
L'iscrizione
alla Cgil avviene mediante domanda alla struttura congressuale del
luogo di
lavoro o territoriale,
o della Lega Spi, e mediante la sottoscrizione della
delega o corrispettivo atto certificatorio.
A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di
gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o
appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto
(organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a
carattere fascista o razzista).
Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto
associativo con la Cgil.
L'iscrizione alla Cgil è attestata dalla tessera e dalla regolarità del
versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può
essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o. (art. 3 Statuto)
|