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La
Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) è un'organizzazione sindacale
generale di natura programmatica, unitaria e democratica, plurietnica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e
collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di
quelli occupati in forme cooperative e autogestite, dei parasubordinati, dei
disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, delle
pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani.
L'adesione alla Cgil è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e
di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità,
lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, di identità di genere, culture
e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, nonché
l'accettazione dei princìpi e delle norme del presente Statuto, in quanto
assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e
politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini
irrinunciabili di una società democratica.
La Cgil è affiliata alla
Confederazione europea dei sindacati (Ces), alle cui
corrispondenti strutture sono affiliate le Federazioni o Sindacati di categoria.
La Cgil, inoltre, è affiliata alla Cisl internazionale. La Cgil ha sede a Roma.
(art.1 Statuto)
L'iscrizione
alla Cgil avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di
lavoro o territoriale,
o della Lega Spi, e mediante
la sottoscrizione della
delega o corrispettivo atto certificatorio.
A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di
gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività
o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente
Statuto (organizzazioni segrete,
criminali, logge massoniche,
organizzazioni a carattere fascista o razzista).
Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto
associativo con la Cgil.
L'iscrizione alla Cgil è attestata dalla tessera e dalla regolarità del
versamento dei contributi sindacali; è
periodicamente rinnovata e,
comunque, può
essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o. (art. 3 Statuto)
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