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IL MODELLO 730
I lavoratori dipendenti e i pensionati possono
fare la dichiarazione dei redditi con il modello
730, invece che con il modello
ordinario (Unico-Persone Fisiche),
usufruendo dell’assistenza fornita dal
CAAF.
Dal 1993, anno in cui le dichiarazioni sono
state presentate per la prima volta con questo modello, l’utilizzo del
730 è via via aumentato.
Nel 2003 i contribuenti che hanno il utilizzato
il 730 tramite i
CAAF sono stati circa 14 milioni
(dati coordinamento nazionale CAAF).
Cosa fa il CAAF?
Assistenza
compilazione modello 730:
compilazione del
modello 730 con apposizione del visto di conformità della relativa
documentazione con copertura assicurativa anche per gli eventuali errori
derivanti dalla compilazione. Tariffa agevolata agli iscritti alla Cgil
(presentare tessera iscrizione).
Accettazione 730
pre-compilato:
accettazione del
modello 730 già debitamente e correttamente compilato con relativa
documentazione.
La copertura
assicurativa garantisce la corretta apposizione del visto di conformità e la
correttezza dell’invio telematico dei dati ma non gli errori derivanti dalla
compilazione. Il servizio è gratuito.
Il modello può
essere utilizzato dai lavoratori dipendenti o dai pensionati e comporta il
conguaglio diretto sulla busta paga o sulla rata di pensione del rimborso o
pagamento delle imposte.
Novità introdotta dalla Legge
Finanziaria legge 23 dicembre 2005, n. 266
L'art. 1,
comma 337, della legge sopra richiamata, ha previsto che una quota pari al
cinque per mille dell'IRPEF sia destinata, in base alla scelta del contribuente,
a finalità di sostegno del volontariato, di finanziamento della ricerca
scientifica, dell'università e sanitaria nonché di attività sociali svolte dal
comune di residenza del contribuente; con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri saranno stabilite le relative modalità attuative.
Per poter effettuare la suddetta scelta è stato
predisposto il Mod. 730-1 bis «Scheda per la scelta della destinazione del 5 per
mille dell'IRPEF»
Principali
documenti necessari:
- dichiarazione
dei redditi dell'anno precedente
-
codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico
- coniuge e figli
a carico di cittadini extracomunitari
Se le deduzioni
non sono state riconosciute dal datore di lavoro è necessario presentare:
per i figli
residenti in Italia stato di famiglia dal quale risulti l'iscrizione degli
stessi all'anagrafe; per i figli non residenti in Italia documentazione
equivalente dello stato di famiglia, validamente rilasciata dal Paese di
origine, tradotta in italiano e asseverata dal consolato italiano nel Paese di
origine come conforme all'originale ad eccezione dei residenti in un Paese che
ha aderito alla "Convenzione de L'Aja" per i quali non è necessaria
l'asseverazione da parte del Consolato italiano.
-
visure catastali o atti notarili per redditi da terreni o fabbricati (proprietà,
usufrutto o possesso)
- contratti di
locazione convenzionali art. 2 comma 3 e art. 5, comma 2 legge 431/98
- contratti di
locazione per disagio sociale art.2 commi 4 e 5 D.L. 240 del 13/09/2004
- documentazione
attestante credito d'imposta riacquisto prima casa
- redditi da
lavoro dipendente e assimilati, da pensione e diversi:
CUD e ogni altra
certificazione delle ritenute subite e dei relativi redditi.
Oneri detraibili:
SPESE SANITARIE:
- fatture o
ricevute relative a prestazioni mediche, chirurgiche, protesi sanitarie, analisi
di laboratorio ecc. con prescrizione del medico curante ove previsto dalla
normativa
- ticket su
Farmaci acquistati con prescrizione medica (anche omeopatici): fotocopia
prescrizione medica; scontrino della farmacia
- Farmaci
acquistati senza prescrizione medica (anche omeopatici): scontrino della
farmacia
- spese per
portatori di handicap: fatture o ricevute fiscali e certificazione relativa al
riconoscimento dell'handicap da parte di una commissione medica pubblica.
Interessi
passivi:
- interessi per
mutui ipotecari per acquisto abitazione principale o altri immobili,
ristrutturazione e costruzione abitazione principale: contratto di acquisto
dell'immobile e contratto di mutuo; fatture del notaio e dell'intermediario;
attestazioni di pagamento degli oneri tributari e accessori; ricevute
quietanzate della banca relative alle rate del mutuo da pagare.
Premi di
assicurazione:
- assicurazione
vita e infortuni sottoscritti o rinnovati entro il 31/12/2000: quietanza di
pagamento del premio e contratto di assicurazione
- assicurazione,
stipulate dopo il 01/01/2001, aventi per oggetto il rischio di morte, di
invalidità permanente superiore al 5%, di non autosufficienza nel compimento
degli atti quotidiani: quietanza di pagamento del premio e contratto
d'assicurazione
- spese per la
frequenza di scuole superiori o università: ricevute di versamento
- spese funebri:
fatture o ricevute fiscali
- erogazioni
liberali a paesi in via di sviluppo (ONG, ONLUS): ricevute di pagamento
- spese
veterinarie: fatture o ricevute
Oneri deducibili:
- contributi
previdenziali, obbligatori e per collaboratori familiari, CSSN: ricevute o
quietanza di pagamento
- assegno
periodico per il coniuge separato o divorziato: ricevute di versamento; sentenza
di separazione o divorzio
- contributi per
forme pensionistiche complementari e individuali: certificazione rilasciata dal
fondo di previdenza
- spese per
interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali spetta la detrazione
del 41% o 36%: tutta la documentazione relativa al sostenimento della spesa e al
riconoscimento del diritto.
- documentazione
attestante il pagamento delle spese di assistenza personale sottoscritta dal
percettore della somma
- acconti ed
eccedenze: mod. F24 ed eventuale modello UNICO
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